Anno di prova per i docenti: non è previsto dopo il passaggio di cattedra
Il docente che ottiene il passaggio di cattedra non deve svolgere l’anno di prova, in quanto lo ha già superato nel ruolo di appartenenza
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di ruolo di italiano e storia negli Istituti tecnici ( classe di concorso A012),vorrei fare un passaggio di cattedra nella classe di concorso A011 (italiano e latino nei licei). Dovrò ripetere anno di prova, pur trovandomi già di ruolo nella secondaria di secondo grado? ”
Lo svogimento dell’anno di prova è regolamentato dal DM 850/2015 e dalle successive disposizioni ministeriali che regolano le modalità di svolgimento e individuano i docenti interessati
DM 850/2015
Nell’art.2 del DM 850/2015 si chiarisce molto bene l’aspetto relativo al personale docente tenuto allo svolgimento del periodo di formazione e di prova nella sua interezza. Nel comma 1, infatti, si stabilisce quanto segue:
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
Nota ministeriale 39533 del 04/09/2019
Con la successiva nota ministeriale si chiarisce, nel paragrafo 3, in quali casi il docente non è tenuto a svolgere l’anno di prova e formazione, come di seguito indicato:
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
– che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo
– che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado
– destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018
– già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5)
– che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado
Conclusioni
Il passaggio di cattedra, che è un movimento su diversa classe di concorso nello stesso grado di istruzione, non prevede, quindi, per i docenti coinvolti, lo svolgiimento dell’anno di prova
La richiesta di passaggio di cattedra, così come quella di passaggio di ruolo, movimenti che rientrano nella mobilità professionale, può essere fatta soltanto dai docenti che hanno i titoli necessari e che hanno superato l’anno di prova.
La nostra lettrice, quindi, avendo già svolto e superato l’anno di prova nella scuola Secondaria II grado, non dovrà svolgere un nuovo anno di prova in seguito al passaggio di cattedra dalla classe di concorso A012 alla classe di concorso A011, in sintonia con quanto prevede la succitata nota ministeriale, dove risulta più volte ribadito che non devono svolgere il periodo di prova i docenti che hanno già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di istruzione
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