Anno di prova neoassunti, non si ripete nello stesso grado in cui è stato già superato

Il docente, che supera l’anno di prova in un grado di istruzione, non deve ripeterlo in caso di nuova assunzione nel medesimo grado.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente in anno di prova, assunta nel settembre 2023, con call veloce, nella provincia di Genova, grazie alla specializzazione TFA su secondaria di secondo grado. Classe di concorso di appartenenza A19, filosofia e storia. Questo è il mio quarto anno di servizio. Ho tre anni di servizio pregresso, tutti con contratto annuale al 30/06, su sostegno, scuola secondaria di secondo grado. Ho fatto domanda di concorso straordinario per sostegno su secondaria di secondo grado in Sicilia. (Prima Prova 15 marzo). Il mio quesito è, qualora io fossi vincitrice di questo concorso, dovrei ripetere l’ anno di prova?
La nostra lettrice, dunque, è stata assunta nel settembre 2023, tramite procedura straordinaria, da GPS sostegno prima fascia con Call veloce, che si è svolta dopo lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi, che è stata finalizzata alla copertura dei posti rimasti disponibili dopo lo scorrimento delle predette graduatorie ed elenchi e all’assunzione in ruolo degli interessati in province diverse da quelle di inclusione in GPS. La stessa, inoltre, parteciperà al concorso scuola secondaria per posto di sostegno, concorso bandito con DDG n. 2775/2023 e le cui prove scritte si svolgeranno dal 13 al 19 marzo. Quindi il concorso lo sosterrà per il medesimo grado di istruzione, in cui è stata assunta nel 2023/24 (ossia secondaria di secondo grado), e per la medesima tipologia di posto (sostegno). Pertanto, qualora vincitrice di concorso, la lettrice non dovrà reiterare l’anno di prova, in quanto già svolto nel medesimo grado di istruzione. Così, infatti, leggiamo nell’annuale nota sul predetto anno, laddove indica i docenti non tenuti a svolgere l’anno di prova:
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Dunque, i docenti che hanno superato il periodo di prova, a seguito di nomina finalizzata al ruolo, e siano successivamente immessi in ruolo nel medesimo grado di istruzione non devono ripeterlo. Nella nota si parla di immissione in ruolo su classe di concorso, a maggior ragione se l’immissione in ruolo avviene sulla medesima tipologia di posto (il sostegno non è ancora una classe di concorso ma una tipologia di posto). E’ questo il caso della lettrice che, se immessa in ruolo su sostegno secondaria di secondo grado dal concorso ordinario bandito con DDG 2575/2023, sarà assunta nuovamente non solo nel medesimo grado ma anche nella stessa tipologia di posto (sostegno) e non dovrà ripetere il periodo di formazione e prova.
Per completezza, riportiamo di seguito chi deve e chi no svolgere l’anno di prova.
Chi deve svolgere l’anno di prova
Sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti di seguito indicati:
- docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; o i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.
Chi non deve svolgere l’anno di prova
Non sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso
grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno; - che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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