Anno di prova neoassunti, in caso di valutazione negativa si può svolgere in altra classe di concorso o sostegno?
Il docente di ruolo su classe di concorso, che non supera l’anno di prova, può ripeterlo su posto di sostegno? Può svolgerlo in assegnazione provvisoria?
Nuovo anno di prova
Normativa di riferimento
Ricordiamo che il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è disciplinato dal DM n. 226/2022 che, rispetto alla normativa previgente, ha introdotto una novità, ossia il test finale da svolgere, contestualmente al colloquio, innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti.
Attività e documentazione
Ecco le attività da svolgere, la documentazione da produrre e la valutazione finale relative al percorso di formazione e prova … continua
Valutazione finale e superamento
Quanto al superamento dell’anno di prova, precisiamo che lo stesso è subordinato allo svolgimento delle attività formative, allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche, e naturalmente al superamento del colloquio e del test finale. Approfondisci
Valutazione finale e mancato superamento
In caso di mancato superamento del test finale e/o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette un motivato provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova. La possibilità di ripetere l’anno di prova è concessa una sola volta, come leggiamo nell’articolo 13, comma 1, del D.lgs. 59/2017, modificato dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022).
Nel corso del secondo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
- il docente svolge tutte le medesime attività svolte nel primo periodo di prova;
- è obbligatoriamente disposta una verifica da parte di un dirigente tecnico, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.
Approfondisci ripetizione anno di prova
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono stata assunta da concorso ordinario nel 22/23 su posto comune primaria, vorrei chiedere se in caso di valutazione negativa del dirigente si può svolgere anno di prova: 1) in assegnazione provvisoria su sostegno (avendo io titolo); 2) in altra scuola ottenuta in seguito a trasferimento però su posto sostegno; 3) ripeterlo in altra sede su posto comune che è quello di assunzione. L’eventuale ispettore verrebbe in ogni caso anche in una scuola diversa da quella in cui non si è superato anno di prova?
Rispondiamo alle tre domande alla nostra lettrice.
D1. Si può svolgere l’anno di prova in assegnazione provvisoria su sostegno?
R1. L’anno di prova, alla luce del nuovo DM n. 226/2022, non sembra potersi svolgere (ovvero essere ripetuto) su una classe di concorso/tipologia di posto diverse da quella di immissione in ruolo, come sostenuto dall’USR Piemonte nella nota n. 17229 del 24/11/2022, ove leggiamo quanto di seguito riportato:
e) Utilizzo/supplenza su altra tipologia di posto o classe di concorso: il DM 226/2022 non riprende i commi 4-5-6 dell’art. 2 del DM 850/2015, sia con riferimento ai servizi su stessa classe o posto per i quali è avvenuta l’immissione in ruolo, né tantomeno per i casi in cui il servizio sia attualmente su sostegno. Pertanto, si ritiene, tenendo anche conto dell’innovazione relativa alla valutazione disciplinare prevista dal nuovo DM 226/2022, che l’anticipo del periodo di formazione e prova non sia più possibile.
Dunque, considerato che il DM succitato (decreto 226/2022) ha introdotto la valutazione anche disciplinare e che non contiene più le disposizioni, di cui al precedente DM n. 850/2017 (art. 3, commi 4, 5 e 6), in base ai quali era possibile svolgere l’anno di prova su una classe di concorso/tipologia di posto diversa da quella di immissione in ruolo, purché del medesimo grado di istruzione (per infanzia/primaria sostegno era possibile anche svolgerlo nell’una ovvero nell’altra), il predetto anno di prova va svolto nella classe di concorso/tipologia di posto di assunzione a tempo indeterminato (nella nota dell’USR Piemonte si parla di impossibilità ad anticipare l’anno di prova per i docenti in utilizzazione/assegnazione/supplenza su altra tipologia di posto, con la conseguenza che va rinviato e poi svolto secondo quanto detto prima). Pertanto, rispondiamo alla nostra lettrice che non potrà ripetere l’anno di prova su sostegno in altra scuola (ma eventualmente nemmeno nell’attuale scuola).
D1. Si può svolgere l’anno di prova in altra scuola ottenuta in seguito a trasferimento però su posto sostegno?
R2. No, non è possibile (le motivazioni sono le medesime di quelle sopra riportate).
D3. Si può ripetere l’anno di prova in altra sede su posto comune che è quello di assunzione? L’eventuale ispettore verrebbe in ogni caso anche in una scuola diversa da quella in cui non si è superato anno di prova?
R3. Sì, è possibile ripetere l’anno di prova nella scuola ottenuta in seguito a trasferimento, sempre su posto comune. L’ispettore verrà anche nella scuola ottenuta in seguito al trasferimento: la disposizione normativa in merito, infatti, è perentoria e non fa differenza alcuna tra scuola di assunzione ed eventuale scuola ottenuta in seguito a trasferimento. Così leggiamo nell’articolo 14/4 del DM n. 226/2022:
Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente …
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