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Anno di prova: lo svolgono neoassunti e docenti con passaggio di ruolo. Chi non deve svolgerlo

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I docenti neoassunti e con passaggio di ruolo svolgeranno, nel corrente anno scolastico, l’anno di formazione e prova. Chi non deve svolgerlo.

Assunzioni ordinarie e straordinarie

Per gli immessi in ruolo in via ordinaria da GaE e GM, l’anno di prova è svolto nel medesimo anno di assunzione a tempo indeterminato, ivi compresi i docenti assunti dalle GM del concorso scuola secondaria PNRR 2023. Per questi ultimi dobbiamo distinguere tra: vincitori di concorso abilitati, i quali sono subito immessi in ruolo e avviati all’anno di prova, e vincitori non abilitati, che sono assunti dapprima a tempo determinato e poi, dopo il conseguimento dell’abilitazione, a tempo indeterminato e quindi avviati all’anno di prova. Nell’uno e nell’altro caso, però, l’anno predetto è svolto dopo l’assunzione in ruolo.

Diversamente dai docenti succitati, quelli assunti dalle procedure straordinarie (concorso straordinario bis e GPS sostegno prima fascia) ottengono dapprima un contratto a tempo determinato, nel corso del quale svolgono l’anno di formazione e prova, superato il quale (e la lezione simulata gli assunti da GPS e il previsto percorso universitario gli assunti da straordinario bis), sono assunti in ruolo. Quindi, mentre per questi ultimi l’anno di prova è propedeutico all’immissione in ruolo, i docenti assunti in via ordinaria lo svolgono dopo l’assunzione a tempo indeterminato ai fini della conferma in ruolo.

Chi deve svolgere l’anno di prova

Stando al DM 226/2022 (che disciplina l’anno di prova) e alle indicazioni annuali fornite dal MIM con apposita nota, sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti:

  • al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
  • che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13/2 del D.lgs. n. 59/17 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (assunti concorsi PNRR);
  • assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del DL n. 44/2023, convertito in legge n. 74/2023 (assunti da GPS sostegno prima fascia);
  • assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59,
    comma 9-bis, del DL 73/2021. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108 (assunti da concorso straordinario bis).

Chi non deve svolgerlo

Come si legge nella summenzionata nota, non devono svolgere l’anno di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Vorrei sapere se devo superare l’anno di prova – con relativo corso di formazione – avendo io ottenuto il PASSAGGIO DI RUOLO da A030 a A029, su cattedra di Potenziamento. Grazie per il chiarimento che vorrete gentilmente fornirmi.

Come sopra riportato, sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti che ottengono il passaggio di ruolo. Pertanto, il nostro lettore dovrà svolgere l’anno di prova, a meno che non l’abbia già svolto e superato nel medesimo grado in cui ha ottenuto il passaggio (ossia se l’abbia già superato nel secondo grado). Precisiamo che il passaggio non è ottenuto su posto di potenziamento ma sulla classe di concorso e che sarà poi il dirigente scolastico ad assegnare i docenti agli insegnamenti. Approfondisci

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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