Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2024/25, chi deve svolgerlo e chi no: tutte le indicazioni nella NOTA del Ministero

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Il Ministero dell’istruzione e del merito ha emanato l’annuale nota con le indicazioni sull’anno di prova e formazione dei docenti neoassunti. A disciplinare l’anno di formazione e prova è il DM del 16 agosto 2022, n. 226, integrato con le disposizioni del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

Il percorso formativo è articolato in 4 fasi:

1. incontri in presenza
2. laboratori formativi
3. peer to peer ed osservazione in classe
4. formazione on line

Durata del percorso

Il percorso ha una durata di 50 ore di impegno complessivo, che si espletano in:

  • attività formative volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale;
  • l’osservazione reciproca dell’azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa;
  • la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da Indire nell’ambiente on line.

Incontri in presenza

Gli incontri in presenza, pari a 6 ore da espletarsi preferibilmente nel 2024, ricoprono una funzione di introduzione/restituzione a carattere prettamente laboratoriale e potranno essere organizzati su diversa scala territoriale, secondo la programmazione stabilita dagli Uffici Scolastici Regionali o dagli Uffici territoriali, d’intesa con le Scuole Polo.

Aree tematiche su cui vertono gli incontri:

• inclusione sociale e dinamiche interculturali;
• bisogni educativi speciali;
• innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento;
• buone pratiche di didattiche disciplinari;
• gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni;
• percorsi per competenze relazionali e trasversali;
• contrasto alla dispersione scolastica;
• attività di orientamento e didattica orientativa;
• insegnamento di educazione civica: nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (D.M. n.183/24) e sua integrazione nel curricolo;
• valutazione didattica degli apprendimenti e del comportamento;
• valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
• educazione alla sostenibilità.

La formazione online

Sarà presto disponibile l’ambiente on line predisposto da Indire, con l’apertura dedicata ai docenti neoassunti 2024/25.

Le attività on line, della durata di 20 ore complessive, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente all’agire complessivo. La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.

Chi deve svolgere l’anno di prova

Sono tenuti al periodo di formazione e prova:

  • i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo ivi compresi gli assunti a tempo indeterminato in quanto vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  •  i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
  •  i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;
  • i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.

Chi non deve svolgere l’anno di prova

Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Chi supera l’anno di prova

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato:

  • allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche;
  • al superamento del test finale;
  • alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.

Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

NOTA

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