Anno di prova e formazione, chi deve svolgerlo e chi no. Le indicazioni [con VIDEO GUIDA]
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Il Ministero dell’Istruzione fornisce normalmente indicazioni per lo svolgimento del periodo di prova per i docenti neoassunti o che chiedono il passaggio di ruolo. Pubblicata la nota n. 30345 del 4 ottobre
Nota Ministero
Chi deve svolgere il periodo di prova e formazione
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti:
- neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
- personale che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e prova;
- personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
- personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021. Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.