Anno di prova dopo passaggio di ruolo: non si deve svolgere se già svolto nel medesimo grado
Il docente che, in seguito a passaggio di ruolo, rientra nel grado di istruzione di precedente titolarità non deve svolgere di nuovo l’anno di prova. Riferimenti normativi
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente che ha ottenuto nel 2008/09 il passaggio di ruolo dalla classe ex A051 (Lettere e Latino negli istituti secondari di II grado) alla ex AJ77 (Pianoforte nella scuola secondaria di I grado). Quest’anno ho ottenuto un ulteriore passaggio di ruolo per la classe di concorso AJ55 (Pianoforte negli istituti di istruzione secondaria di II grado). Vorrei sapere se devo nuovamente effettuare l’anno di prova e relativa formazione. Ho già letto su Orizzontescuola una risposta ad un quesito analogo in base alla quale non sarei tenuta a svolgere il suddetto periodo di prova, ma avrei necessità di avere indicazioni precise in merito alla normativa di riferimento”
Con il DM n.850/2015 è stato stabilito che l’anno di prova e formazione nella sua interezza deve essere svolto dalle seguenti categorie di docenti:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
Sono tenuti, quindi a svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza anche i docenti che ottengono il passaggio di ruolo. Fanno eccezione soltanto coloro che lo hanno già superato per il grado di istruzione nel quale hanno ottenuto il passaggio, in quanto il periodo di prova si sostiene una sola volta per ogni ordine di scuola.
Riferimenti normativi
Il riferimento normativo, richiesto dalla nostra lettrice, è la nota MIUR n.39533 del 3/09/2019 avente per oggetto “Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.2019-20”
In questa nota si esplicita chiaramente quanto segue:
“Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
- destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M.17/10/2018, art. 10, c. 5)
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado”
Conclusioni
In virtù di quanto disposto dal MIUR la nostra lettrice non è tenuta, quindi, allo svolgimento dell’anno di prova nella scuola Secondaria II grado, dove ha ottenuto il passaggio di ruolo, in quanto già svolto e superato nell’a.s.2008/09
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