Anno di prova dopo passaggio di ruolo: non si deve ripetere se già svolto in quel grado di istruzione

Il passaggio di ruolo con rientro nel grado di istruzione di “vecchia” titolarità, non comporta lo svolgimento dell’anno di prova. Anno di prova e formazione si sostiene solo una volta per ogni ordine di scuola
Una lettrice ci scrive:
“Nell’anno 2001 entrai di ruolo nella scuola dell’infanzia (vincitrice di concorso) avendo superato l’anno di prova. Dopo 3 anni di insegnamento presso la scuola dell’infanzia, diventai di ruolo presso la scuola secondaria di primo grado (vincitrice di concorso) avendo superato l’anno di prova. Insegno ad oggi sempre nella scuola secondaria di primo grado. Se si insegna nuovamente nella scuola dell’infanzia (passaggio di ruolo) occorre rifare l’anno di prova o risulta ancora valido il superamento dell’anno di prova effettuato nel 2001?”
Il passaggio di ruolo e un movimento che obbliga il docente a sostenere, nel nuovo ruolo, l’anno di prova e formazione nella sua interezza, se non già svolto in precedenza
Riferimenti normativi
Il riferimento normativo che sancisce tale obbligo è il DM 850/2015 dove, nell’art.2, si stabilisce che sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova le seguenti categorie di docenti:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
Anno di prova già svolto: non si ripete per lo stesso ordine di scuola
Il docente che con il passaggio di ruolo rientra in un grado di istruzione in cui è già stato titolare e dove ha già svolto e superato l’anno di prova, non è tenuto a svolgerlo una seconda volta.
L’anno di prova e formazione, infatti, non deve essere ripetuto, in quanto si sostiene una sola volta per ogni ordine o grado di istruzione, come chiarisce esplicitamente la nota ministeriale n. 39533 del 4/09/2019, dove nel paragrafo 3), tra coloro che non devono svolgere il periodo di prova sono compresi i docenti che “abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado”
Conclusioni
Per la nostra lettrice, che rientra con passaggio di ruolo nella scuola dell’Infanzia, risulta sempre valido, quindi, l’anno di prova già svolto, in questo ordine di scuola, nell’anno scolastico 2001/2002.
L’anno di prova superato, infatti, non ha scadenza e risulta sempre valido e come tale non deve essere ripetuto, in sintonia con le succitate disposizioni ministeriali
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