Anno di prova dopo passaggio di ruolo: non sempre si deve svolgere. Vediamo quando non è previsto

Il docente che ottiene il passaggio di ruolo non sempre è obbligato a svolgere l’anno di prova nel nuovo ruolo. Lo stabilisce la normativa
Una lettrice ci scrive:
“Salve, ho bisogno del suo aiuto. Una mia amica ha avuto l’immissione in ruolo su sostegno primaria nel 2009. Nel 2017 ha avuto il passaggio di ruolo su infanzia posto comune e quest’anno ha riavuto passaggio di ruolo alla primaria su posto comune. Deve rifare l’anno di prova? L’ha già fatto alla primaria sul sostegno, deve ora rifarlo alla primaria su posto comune? Questo non le è chiaro. Grazie mille per la sua risposta”
I docenti tenuti a svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza, sono indicati chiaramente nel DM n.850/2015, dove, nell’art.2 comma 1, si stabilisce quanto segue:
“Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo”
Anno di prova dopo passaggio di ruolo
In relazione al punto c, riguardante i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, importanti chiarimenti sono stati forniti nella nota ministeriale n.39533 del 4/09/2019, avente come oggetto “Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo” Vediamo di cosa si tratta
Nel paragrafo 3 della succitata nota si fornisce un importante chiarimento relativo alle categorie di docenti che non devono svolgere il periodo di prova e tra queste sono inseriti anche coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado
Conclusioni
La risposta al quesito posto dalla nostra lettrice è, quindi, negativa.
La sua collega, infatti, avendo già svolto l’anno di prova nella scuola Primaria, ora che è rientrata in questo ordine di istruzione in seguito a passaggio di ruolo, non dovrà rifare l’anno di prova poiché, come da disposizioni ministeriali citate, il periodo di prova si sostiene una sola volta per ogni ordine di scuola.
Non ha alcuna influenza il fatto che la docente abbia svolto l’anno di prova nella scuola Primaria con titolarità sul sostegno e ora risulti titolare su posto comune, in quanto si tratta di una tipologia di posto differente, ma l’ordine di titolarità è il medesimo. A conferma di ciò si sottolinea che non sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito dello stesso ordine e grado di istruzione
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