Anno di prova docenti neoassunti, si svolge nella scuola assegnata per il ruolo. Possibile in assegnazione provvisoria?
Il docente assunto in ruolo può certamente rinviare l’anno di prova per motivi normativamente previsti. Può poi svolgerlo in assegnazione provvisoria?
Anno di prova
L’anno di prova è disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. 59/2017 e dell’attuativo DM n. 226/2022. A ciò aggiungiamo quanto disposto dal DM 138/2023:
- I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo … (art. 13/1 D.lgs. 59/2017);
- I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1 (art. 13/4 D.lgs. 59/2017);
- L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (art. 3/3 DM 138/2023);
- In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova … (art. 13/5 D.lgs. 59/2017)
Dunque, il docente destinatario di nomina in ruolo prende servizio nella scuola assegnata, per svolgere l’anno di prova (art. 3/3 DM 138/2023), superato il quale è confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica.
Chi deve svolgerlo
Come leggiamo nell’articolo 2 del DM 226/2022, sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti:
- che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
Vincolo triennale
Ricordiamo che il succitato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 disciplina anche il vincolo triennale per i docenti neoassunti, secondo cui il docente neo immesso in ruolo deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Ai tre anni citati, leggiamo nel testo sopra riportato, si aggiunge un altro anno scolastico per una particolare categoria di docenti, ossia quelli di cui al comma 2 dell’articolo 13 e all’articolo 18 bis dello stesso D.lgs. 59/2017 (si tratta dei docenti della scuola secondaria che parteciperanno ai previsti concorsi nell’ambito del nuovo sistema di formazione e reclutamento)
Sono esclusi dal vincolo i docenti:
- in situazione di soprannumero o esubero (che saranno costretti a presentare domanda di mobilità);
- cui si applica l’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Si tratta di docenti con grave disabilità personale (33, comma 6) oppure docenti che assistono un persona con grave disabilità (coniuge, parte di un’unione civile, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado). La situazione di disabilità personale ovvero del soggetto assistito devono essersi verificate, o meglio accertate, dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
Durante i tre anni di vincolo, evidenziamolo, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Contratto 2019/21
Il vincolo sopra citato dovrebbe essere attenuato dall’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere. La deroga si applica anche al personale di cui all’articolo 21 della legge 104/92.
Al riguardo, comunque, per fornire informazioni di dettaglio, si deve attendere la declinazione della disposizione in esame nel prossimo CCNI sulla mobilità.
Quesito
Cosi chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di scuola secondaria specializzata sul sostegno. Le pongo una domanda alla quale non riesco a trovare risposta. Qualora dovessi vincere il concorso sul sostegno è previsto un contratto a tempo indeterminato con anno di formazione e prova . Visto che a settembre sarò in maternità obbligatoria posso congelare l’anno di formazione e prova e farlo l’Anno successivo in assegnazione provvisoria in altra provincia visto che avrò diritto alla deroga al vincolo triennale ?( figli minori di 12 anni e padre con l.104 in situazione di gravità). Spero in una sua risposta.
Rispondiamo alla lettrice che:
- può certamente rinviare l’anno di prova in quanto, essendo in maternità, non riuscirà a svolgere i previsti 180 giorni di effettivo servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche (art. 2/3 DM 226/22: Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente);
- dalla normativa sopra riportata non sembra possibile svolgere l’anno di prova in una scuola diversa da quella assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo “L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59″ e ancora In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente … è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Certo, qualora permettessero di presentare la domanda di assegnazione provvisoria anche a chi dovrà svolgere l’anno di prova, in virtù delle deroghe del CCNL 2019/21, la situazione potrebbe cambiare. Al momento, però, stando alla normativa sopra riportata, la lettrice dovrà svolgere l’anno di prova nella scuola di assunzione.
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