Anno di prova docenti neoassunti 2023-24: chi deve svolgerlo e chi no, quando viene rinviato e proroga. FAQ

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A breve è attesa l’apertura dell’ambiente online Indire dedicato ai docenti neoassunti nell’anno scolastico 2023-24. L’Ufficio scolastico di Brescia ha redatto una serie di risposte alle domande più frequenti con un riepilogo della normativa riguardante il personale docente neo immesso in ruolo. Chi è tenuto a svolgere l’anno di prova e formazione e chi no e quanto può essere rinviato?

Chi deve fare la formazione in ingresso?
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:
1. neoassunti a tempo indeterminato;
2. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non lo abbiano completato;
3. docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo;
4. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti che devono ripetere il periodo di prova;
5. assunti a tempo determinato nell’anno 2021-22 di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione;
6. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2022-23, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o che non lo abbiamo superato.
7. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2023-24, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021;
8. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2022-23 di cui all’art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno) per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o che non lo abbiamo superato;
9. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2023-24 di cui al D.L. 44/2023 articolo 5, commi da 5 a 12 (prima fascia sostegno);

La partecipazione alla formazione costituisce un obbligo contrattuale ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova.
Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico.

Quando viene rinviato l’anno di formazione e prova?
Il percorso è rinviato nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova i docenti:
a. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
b. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
c. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado di istruzione;
d. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
e. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di istruzione. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione e il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente
immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Quante volte è possibile prorogare l’anno di prova?
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

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Riepilogo normativa

La formazione del personale neoassunto è normata dagli articoli dal 437 al 440 del d.lgs. 297/1994, come modificati dall’art.1, commi dal 115 al 120 della L. 107/2015.

La L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” art. 1 cc 115-120 ha dettato le nuove disposizioni in materia di svolgimento del periodo di formazione e prova del personale neoassunto con contratto a tempo indeterminato e, tra gli aspetti innovativi, l’obbligatorietà della formazione in servizio degli insegnanti.

L’art. 1 c. 118 prevede che «con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di prova».

Il D.M. 2262 del 16 agosto 2022 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova. Ripropone la possibilità per un contingente ridotto di docenti (su domanda), di dedicare una parte del monte ore a visite di studio svolte in scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo.

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