Anno di prova docenti: i giorni di permesso per concorsi ed esami non rientrano nel conteggio dei 180 e dei 120 per il superamento

I docenti di ruolo hanno diritto a otto giorni di permesso retribuito per concorsi ed esami. Possono computarsi tra i giorni di servizio utili al superamento dell’anno di prova?
CCNL 2006-2009
I permessi suddetti continuano ad essere disciplinati, per il personale di ruolo, dal CCNL 2006-2009, tuttora vigente per quanto non previsto nei successivi contratti, come leggiamo nel CCNL 2019/21.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.
Permessi concorsi o esami docenti di ruolo
Così leggiamo nell’articolo 15, comma 1, del CCNL 2006-2009:
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- – partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- …
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
Dunque, i permessi in esame:
- sono un diritto, a domanda, del personale;
- sono retribuiti;
- ammontano, in ciascun anno scolastico, a 8 giorni compresi eventuali giorni di viaggio;
- si possono fruire per partecipare ad esami oppure alle prove di un concorso.
Evidenziamo che, essendo retribuiti, i permessi in parola non interrompono l’anzianità di servizio e non riducono le ferie (diverso il discorso per il personale supplente per il quale i permessi in parola, disciplinati dal CCNL 2019/21, non sono retribuiti).
Anno di prova: giorni utili
I suddetti giorni di permesso retribuito rientrano tra i 180 giorni di effettivo servizio di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova?
La risposta è fornita dall’articolo 3/2 del DM n. 226/2022, dove leggiamo che rientrano tra i 180 giorni di effettivo servizio:
- tutte le attività connesse al servizio scolastico;
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
- gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio;
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Nello stesso comma sopra citato leggiamo anche che sono esclusi dal computo in esame i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Dunque, sono esclusi i giorni di: ferie; assenza per malattia; congedo parentale; permesso retribuito e non; aspettativa; congedo di maternità, escluso il primo mese che va invece computato (come detto sopra).
Quanto ai 120 giorni di attività didattiche, come leggiamo nell’art. 3/3 del succitato DM 226/2022, vi rientrano:
- i giorni effettivi di insegnamento;
- i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
In definitiva, i giorni di permesso retribuito (come anche quelli non retribuiti per i supplenti) per concorsi o esami non rientrano nel computo dei 180 giorni di effettivo servizio di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova.
Di seguito uno schema di sintesi relativo all’anno di formazione e prova che devono svolgere i neoassunti e i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo:
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono un docente a tempo indeterminato in anno di prova e vorrei avere delucidazioni riguardo l’utilizzo dei permessi per esame o concorso, dato che frequento un master universitario nel mentre. Si possono prendere tali permessi senza che interrompano il conteggio dei giorni? Chiedo poiché la segreteria del mio istituto mi ha detto che non potrei prendere tali giorni, al contrario di quanto leggo su internet. Grazie per la risposta, e auguro una buona giornata.
Premettiamo che i giorni in parola, come detto, si possono fruire solo per l’espletamento di esami o sostenere le prove di un concorso e non per frequentare eventuali lezioni o per prepararsi agli esami medesimi.
Detto ciò, rispondiamo al lettore che i giorni in questione, come sopra illustrato, non possono computarsi né tra i 120 giorni di attività didattiche e né tra i 180 di servizio.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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