Anno di prova docenti: ecco la differenza tra “rimandare” e “ripetere” il periodo di formazione [e quante volte è possibile farlo]

Quante volte è possibile ripetere l’anno di prova e di formazione? E’ possibile rinviarlo agli anni successivi e con quali limiti?
Normativa
La legge 107/2015 all’art. 1 commi 116-119 ha disciplinato le procedure relative all’anno di formazione di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato.
La novità introdotta rispetto a ciò che accadeva prima del 2015 è quella che si richiede, nell’ambito dei 180 giorni validi per il compimento del periodo di prova, che almeno 120 siano stati prestati per le attività didattiche. Per il resto, rimangono in vigore, per quanto compatibili con le nuove norme, gli articoli da 437 a 440 del T.U. 297/94.
Rimandare o ripetere: differenze
L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Tutto ciò presuppone che il docente abbia svolto i 180 gg (di cui 120 di attività didattica), abbia svolto tutta la formazione e abbia sostenuto il colloquio con il comitato di valutazione ovvero abbia portato a compimento tutto quanto richiesto dalla norma e poi abbia avuto un esito negativo al periodo svolto.
Qualora invece non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività didattica), o il docente non abbia sostenuto la formazione la prova si può ripetere anche per i successivi anni scolastici.
Conclusioni
Il caso posto da Stefania rientra nella seconda fattispecie ovvero quando l’anno di prova viene rimandato (impropriamente anche in questo caso si dice “ripetuto”).
Infatti, mentre come abbiamo detto la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una sola volta, è invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività didattica), anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.
In questo caso, che è quello di Stefania, quando l’anno di prova non può essere portato a compimento per assenze giustificate (malattia, maternità ecc.) il dirigente ne prenderà atto e attraverso un decreto disporrà la proroga dell’anno di prova all’anno scolastico successivo.
In tali casi non esistono limiti temporali per cui l’anno di prova si può rimandare anche per gli anni successivi (ovviamente le assenze devono essere giustificate).
Corsi
Le risorse digitali per diventare un insegnante 4.0. Il corso online
Concorso per dirigenti scolastici. Corso preparazione: 285 ore di lezione, simulatore Edises con 14mila quiz e modulo informatica. Nuova offerta a 299 euro
Orizzonte Scuola PLUS
Adempimenti dei Dirigenti scolastici per l’avvio del nuovo anno scolastico: scarica o acquista il nuovo numero della rivista per Dirigenti, vicepresidi, collaboratori del DS e figure di staff
La dirigenza scolastica. Anno 2 n°2: Scadenze, adempimenti, provvedimenti e deliberazioni di fine anno scolastico. Scarica il numero sfogliabile
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.