Anno di prova, docenti con passaggio di ruolo devono svolgerlo

Il docente, che ottiene il passaggio di ruolo, deve svolgere il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, a meno che non si tratti di un passaggio di ritorno, ossia un passaggio in un grado di istruzione in cui è stato già superato il predetto percorso.
Nuovo percorso
I docenti tenuti a svolgere l’anno di prova, a decorrere dall’a.s. 2022/23, seguiranno il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, disciplinato dal DM n. 226/2022 (attuativo di quanto disposto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), seguito dalla nota n. 39972 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero ha illustrato quanto previsto dallo stesso e fornito alcuni chiarimenti in merito.
Mentre il DM 226/2022 ha individuato i soli docenti tenuti a svolgere l’anno di prova, la nota del 15 novembre 2022 ha indicato sia coloro i quali devono svolgerlo sia coloro i quali non devono svolgerlo.
Chi deve svolgere l’anno di prova
Sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova i docenti:
- al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59;
- assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.
Chi non deve svolgere l’anno di prova
Non devono svolgere il periodo di formazione e prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del
medesimo grado; - che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto di seguito riportato:
Vorrei un chiarimento riguardo all’anno di prova in vista della nuova circolare. La mia classe di concorso è lettere, sono entrata di ruolo su sostegno scuola secondaria di secondo grado e ho svolto l’anno di prova. In seguito ho ottenuto il trasferimento nella mia provincia ma sono stata spostata dalle scuole di secondo grado al primo grado, sempre su sostegno. Ho svolto due anni di servizio e ho infine ottenuto il passaggio da sostegno a posto comune: lettere scuole medie. Devo svolgere l’anno di prova?
La nostra lettrice, dunque:
- ha superato l’anno di prova nella scuola secondaria di II grado, in seguito all’immissione in ruolo su sostegno;
- poi ha ottenuto il passaggio di ruolo nella secondaria di primo grado su sostegno; non si tratta di trasferimento, come dice la lettrice, ma di passaggio di ruolo, avendo ottenuto il movimento in grado di istruzione diverso da quello di titolarità (a meno che, dopo il primo anno, non sia stata perdente posto in provincia, ma non lo specifica per cui ci sembrerebbe strano);
- infine, ha ottenuto il trasferimento da sostegno a posto comune sempre nella secondaria di primo grado.
Nel quesito non è riportato un dato fondamentale, ossia se, dopo il passaggio di ruolo dal secondo al primo grado (sempre su sostegno), la lettrice abbia svolto e superato l’anno di prova:
- se la lettrice ha seguito e superato l’anno di prova nel primo grado, non deve seguirlo, poiché i docenti, che ottengono il trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa nel medesimo grado di istruzione, non devono svolgerlo;
- se la lettrice non ha seguito e quindi superato l’anno di prova nel primo grado, quindi dopo il passaggio di ruolo dal secondo al primo grado, deve svolgerlo.
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