Anno di prova docente neoassunto: si può svolgere in assegnazione provvisoria?

Il docente assunto in ruolo svolge l’anno di prova nella scuola di assunzione, ove è soggetto al vincolo di permanenza triennale. E se è in assegnazione provvisoria?
Anno di prova
La normativa di riferimento riguardo all’anno di prova è costituita dall’articolo 13 del D.lgs. 59/2017 e dall’attuativo DM n. 226/2022, cui aggiungere il DM n. 158/2024 di autorizzazione delle nomine in ruolo a.s. 2024/25:
- I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo … (art. 13/1 D.lgs. 59/2017);
- I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1 (art. 13/4 D.lgs. 59/2017);
- L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (art. 3/3 DM 158/2024);
- In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova … (art. 13/5 D.lgs. 59/2017)
Dunque, il docente destinatario di nomina in ruolo prende servizio nella scuola assegnata per svolgere l’anno di prova, superato il quale è confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica.
Ai sensi del summenzionato art. 13/5 del D.lgs. 59/17 (di cui abbiamo riportato solo il primo periodo), nella scuola di assunzione (ove è stato svolto il periodo di prova e dove si è stati confermati in ruolo), inoltre, il docente deve permanere – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre anni, compreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione. Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, per sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE. Durante i tre anni di vincolo, i docenti in questione possono comunque presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare – ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21 – supplenze, per cui abbiano titolo. su posto intero al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso/tipologia di posto/grado di istruzione diversi da quelli di titolarità, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova. Evidenziamo che, nonostante il vincolo, possono presentare domanda di mobilità i docenti rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI 25/28.
Anno di prova e assegnazione provvisoria
Il neoassunto, dunque, svolge il periodo di prova nella scuola in cui è stato assegnato all’atto dell’assunzione e lo stesso (periodo di prova) si svolge nel primo anno di servizio, a meno che non venga rinviato (nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente).
Pertanto, il caso di poter svolgere l’anno di prova in assegnazione provvisoria non si pone se lo stesso non si rinvia. Al contrario, il caso si pone se l’anno in questione si rinvia e si ottiene l’assegnazione provvisoria (interprovinciale in caso si applichino le deroghe succitate, come lo scorso anno, ovvero provinciale prevista dalla stessa normativa sul vincolo).
In riferimento alla normativa sopra riportata (D.lgs. 59/17 e DM 158/2024), non sembra possibile svolgere l’anno di prova in una scuola diversa da quella assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo “L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59″ e ancora In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente … è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Se, però, si consente di presentare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, in virtù delle deroghe, la risposta è più complessa (assegnazione che comunque si consente in ambito provinciale). Infatti, consentendo di presentare domanda di assegnazione e considerando che l’assegnazione riguardi la classe di concorso/tipologia di posto di immissione in ruolo, l’anno di prova si potrebbe far svolgere, sebbene la conferma in ruolo riguardi un’altra scuola ossia quella di titolarità. A conferma di ciò ricordiamo una nota dell’USR Piemonte che cita tra i casi di impossibilità a svolgere l’anno di prova i docenti in utilizzazione su altra tipologia di posto, ma non cita l’assegnazione provvisoria. Sarebbe, comunque, utile un chiarimento ministeriale anche per evitare eventuali comportamenti difformi tra i vari Uffici.
Quesito
Leggendo un vostro articolo sull’anno di prova e assegnazione provvisoria mi sorge una domanda: se vengo assunta da concorso pnrr2 è possibile svolgere il primo anno, cioè l’ anno di prova direttamente in assegnazione provvisoria interprovinciale? O bisogna comunque svolgere il primo anno nella sede di titolarità ?
Il primo anno, a prescindere dall’anno di prova, non può che svolgerlo nella scuola di titolarità. Infatti, si è assunti il 1° settembre dell’a.s. (ad esempio 01/09/25) e le prime domande che si possono presentare sono quelle di mobilità (in genere fine febbraio/marzo) e poi in estate quelle di assegnazione provvisoria. Pertanto, solo assentandosi, è possibile non svolgere il primo anno di servizio. Il problema in definitiva non riguarda la lettrice. Diverso sarebbe il caso di rinvio dell’anno di prova, di cui abbiamo parlato sopra.
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