Anno di prova, docente assunto da concorso straordinario bis lo supera. Deve ripeterlo se viene nominato da GPS sostegno?
Lo svolgimento e il superamento dell’anno di prova, nel corso del contratto a tempo determinato, riguardano le assunzioni straordinarie, ultima quella da GPS sostegno a.s. 2023/24.
Articolazione assunzioni da GPS 23/24
Le assunzioni da GPS sostegno I fascia/elenco aggiuntivo a.s. 2023/24, finalizzate al ruolo, sono state effettuate a seguito della disposizione di cui al DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023). La procedura straordinaria in questione si articola nella maniera di seguito indicata:
- assunzioni, per il solo a.s. 2023/24, dalle GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo sui posti di sostegno vacanti e disponibili residuati dalle ordinarie immissioni in ruolo (da GaE e GM, nonché tramite Call Veloce); le assunzioni sono effettuate a tempo determinato (al 31/08) nella provincia in cui gli aspiranti risultano inclusi pieno titolo nella prima fascia delle GPS/elenco aggiuntivo;
- svolgimento eventuale Call veloce qualora, a seguito dello scorrimento delle GPS e degli elenchi aggiuntivi, residuino ancora posti vacanti e disponibili; in base alla Call veloce gli interessati hanno presentato istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti;
- svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di formazione e prova di cui all’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019;
- svolgimento, oltre a quanto previsto per l’anno di prova, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (per quest’ultima il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell’USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici);
- superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2023/24), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
Dunque, il superamento dell’anno di prova e della lezione simulata sono necessari per essere assunti in ruolo. Da qui il quesito posto in redazione da una nostra lettrice.
Quesito
Sono una docente e vorrei porvi questo quesito: nell’ a.s. 2022/23 sono stata confermata in ruolo tramite concorso straordinario bis art.59 c.9 nella scuola secondaria di primo grado e ho avuto la conferma in ruolo, quest’anno sono stata inserita nell’elenco delle assunzioni a tempo determinato finalizzate al ruolo da GPS prima fascia art.59 c.4 per la scuola secondaria di primo grado e ho accettato perché nella mia stessa provincia, mi chiedo se devo svolgere o no l’anno di prova.
Il Ministero ha fornito indicazioni in merito a chi non è tenuto a svolgere l’anno di prova con l’annuale nota sulle supplenze a.s. 2022/23, ove leggiamo tra coloro che non sono tenuti a svolgere l’anno di prova:
[…] coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito
di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su
classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Stando alla lettera delle indicazioni ministeriali, non devono sostenere l’anno di prova i docenti che lo abbiano già superato nel corso del contratto a tempo determinato, finalizzato al ruolo, nel medesimo grado di nuova immissione in ruolo. La lettrice rientra in tale casistica per la prima parte (ossia per il fatto di aver già superato l’anno di prova nell’ambito di una procedura, che prevede l’assunzione dapprima a tempo determinato e poi in ruolo dopo il superamento del predetto anno), mentre non vi rientra (stando sempre alla lettera delle indicazioni fornite dal MIM) per la seconda (laddove si parla di nuova immissione in ruolo e non di procedura finalizzata al ruolo.
A parere di chi scrive, anche per evitare disparità di trattamento e seguire quel principio secondo cui l’anno di prova superato non si ripete nel medesimo grado di istruzione, la lettrice non dovrebbe svolgere l’anno di prova, avendolo già superato nel medesimo grado di istruzione (dove è stata precedente assunta su posto comune, adesso invece su posto di sostegno). Attendiamo, comunque, la nota a.s. 2023/24, nella speranza che il MIM fornisca indicazioni ancora più esplicite in tal senso. Nel frattempo, la lettrice può informarsi con ATP di riferimento. Resta fermo, tuttavia, lo svolgimento della lezione simulata, prevista dalla specifica procedura, in quanto facente parte della stessa (e non dell’anno di prova). Alla lezione simulata si accede previo superamento dell’anno di prova (nel caso della lettrice, come detto, non dovrebbe svolgerlo).
Chi deve e chi no svolgere l’anno di prova
Chi deve svolgere l’anno di prova
- I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo
conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo. - I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova.
- I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova.
- I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
- I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.
Chi non deve svolgere l’anno di prova
- I docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo.
- I docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018.
- I docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado.
- I docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.
- I docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
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