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Anno di prova diplomati magistrale, in caso di nuova immissione in ruolo si ripete?

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#insegnanti #studenti

Il docente assunto precedentemente con riserva e con anno di prova superato, in caso di nuova immissione in ruolo nel medesimo grado di istruzione, deve ripetere il predetto anno?

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo sinteticamente l’articolazione del nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nonché come si supera e quali docenti devono svolgerlo e quali no.

Nuovo percorso

I docenti tenuti a svolgere l’anno di prova seguiranno, a decorrere dall’a.s. 2022/23, il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, disciplinato dal DM n. 226/2022  (attuativo di quanto disposto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), seguito dalla nota n. 39972 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero ha illustrato quanto previsto dallo stesso e fornito alcuni chiarimenti in merito.

Il percorso, che prevede un impegno complessivo di 50 ore:

si articola in quattro fasi:

1. incontri propedeutici e di restituzione finale (12 ore complessive massime)
2. laboratori formativi/visite a scuola innovative(12 ore)
3. peer to peer ed osservazione in classe (12 ore)
4. formazione on line (20 ore)

è superato previo:
  • svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche
  • superamento del test finale e valutazione positiva da parte del dirigente scolastico

Anno di prova docenti neoassunti, 50 ore di formazione e test finale: ecco la circolare ministeriale [scarica PDF]

Chi deve svolgere l’anno di prova

Come leggiamo nel DM 226/2022 e nella nota del 15 novembre 2022, sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova:

  1. i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  4. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  5. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  6. i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59;
  7. i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

Chi non deve svolgere l’anno di prova

La nota n. 39972 del 15 novembre u.s., chiarendo quanto disposto dal DM n. 226/2022, indica quali docenti non devono svolgere il periodo di formazione e prova, ossia i docenti:

  1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  2. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  3. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  4. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del
    medesimo grado;
  5. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Quesiti

Due nostre lettrici così chiedono:

Sono una docente di scuola primaria assunta da settembre dalle graduatorie del concorso straordinario 2018. Ero stata assunta precedentemente con riserva da GaE nell’anno scolastico 2018/2019 e sostenuto l’anno di prova e formazione con esito positivo. La questione è se devo ripetere l’ anno di prova per questo nuovo anno?

Sono una docente di scuola primaria assunta a T.I. da settembre 2022 dalle graduatorie del concorso straordinario 2018. Prima di questa mia seconda nomina a ruolo, ero stata assunta a Milano con riserva da GaE nell’anno scolastico 2018/2019 e sostenuto l ‘anno di prova e formazione con esito positivo nello stesso anno. A luglio 2022 arriva il depennamento, dopo 4 anni. La questione è: devo ripetere l’ anno di prova per questo nuovo anno?

Possiamo rispondere alle nostre lettrici  (che dovrebbero essere state precedentemente assunte in virtù del possesso del diploma magistrale, grazie al quale hanno ottenuto l’inserimento in GaE con riserva), affermando che nessuna delle due deve ripetere il periodo di formazione e prova in quanto, come sopra riportato, lo stesso non va svolto dai docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;

Quanto detto vale anche nel caso della lettrice che è stata depennata nel mese di luglio u.s., poiché nella nota non si fa differenza tra chi ha perso il precedente ruolo (in seguito al depennamento dalle GaE) e chi no, ma si indica che l’anno di prova non va ripetuto da chi, immesso in ruolo con riserva, lo ha abbia già superato.

Quanto detto vale non solo per i diplomati magistrale ma anche per tutti coloro i quali sono stati assunti con riserva, hanno superato l’anno di prova e sono stati nuovamente immessi in ruolo nel medesimo grado di istruzione.

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