Anno di prova 24/25: chi deve fare da tutor al docente neoassunto in ruolo di ed. motoria alla primaria?

Le immissioni in ruolo a.s. 2024/25 hanno visto debuttare una novità, ossia le assunzioni dei docenti inclusi nelle GM del concorso relativo all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria. Chi farà da tutor ai neoassunti?
Ed. motoria
Bandito con DDG 1330 del 4 agosto 2023, il concorso per l’accesso ai ruoli relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria (classi IV e V) ha visto pubblicate le prime graduatorie di merito entro il 24 giugno u.s.
I docenti vincitori e quelli che hanno superato tutte le prove concorsuali hanno ottenuto l’abilitazione all’insegnamento suddetto: i secondi, come anche i primi, si sono potuti inserire in GPS, nello specifico nella “nuova” prima fascia di Ed. motoria nella scuola primaria, istituita con l’aggiornamento 2024/26; i vincitori hanno anche partecipato alle immissioni in ruolo a.s. 2024/25, le prime riguardanti l’insegnamento in parola.
Gli assunti a tempo indeterminato sull’insegnamento di educazione motoria alla primaria, al pari degli altri neoimmessi in ruolo, dovranno svolgere l’anno di formazione e prova. Considerato che nell’organico dell’autonomia della diverse scuole primarie non sono ancora presenti docenti di ruolo di educazione motoria, chi svolgerà il ruolo di tutor per i nuovi assunti?
Assegnazione tutor
Secondo quanto disposto dal DM 226/2022 e indicato nell’annuale nota 2023/24, il tutor:
- è designato, tra i docenti in servizio nella scuola, dal dirigente scolastico, sentito il parere del collegio docenti; opera possibilmente nello stesso plesso del docente in periodo di formazione e prova;
- appartiene preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia
di cattedra e possibilmente opera nello stesso plesso del docente in anno di prova; - nella scuola secondaria di primo e secondo grado, appartiene alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati oppure è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine oppure per area disciplinare;
- è designato prioritariamente (in caso di più docenti interessati a tale ruolo), se in possesso di uno o più tra i titoli previsti per la designazione dei docenti tutor per i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente nonché di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale;
- può seguire al massimo tre docenti in anno di prova.
Tutor neoassunti ed. motoria
Prima di rispondere al quesito di partenza, riportiamo la parte di testo della nota succitata relativa all’assegnazione dei tutor (non riportiamo il testo del DM 226/22 in quanto nello stesso sono fornite disposizioni specifiche solo in merito ai docenti della scuola secondaria):
Il docente tutor deve appartenere preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra e possibilmente operante nello stesso plesso del docente in periodo di formazione e prova.
Dunque, il tutor deve appartenere alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra del neoassunto, tuttavia è stato inserito l’avverbio preferibilmente contemplando quindi la possibilità che, qualora non sia possibile assegnare un tutor titolare nel medesimo tipo posto, ne possa essere designato un altro titolare su un diverso tipo di posto rispetto a quello del neoassunto.
Ed è proprio quello che succederà ai neoassunti sull’insegnamento di Ed. motoria nella scuola primaria, in quanto non sarà possibile nominare tutor titolari sul medesimo insegnamento, considerato che trattasi, nel 2024/25, dei primi immessi nel nuovo ruolo.
Pertanto, il docente dei tutor in questione sarà un titolare su posto comune. Certo potrebbe essere anche un titolare su posto di sostegno, qualora nessuno dei titolari su posto comune fosse disposto ad accettare la designazione di tutor, fermo restando che sarebbe più opportuno un docente titolare su posto comune, anche alla luce del tipo di insegnamento da impartire.
Un’altra ipotesi – ma tutta da verificare – sarebbe quella di scegliere, negli istituti comprensivi, i corrispondenti docenti di ed. motoria nella secondaria di primo grado. Ma in questo caso verrebbero a mancare le competenze specifiche per il grado di scuola.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).