Anno di formazione e prova docenti neoassunti, requisito dei 120 giorni di servizio: come conteggiare il giorno libero? Sindacati chiedono chiarimenti al Ministero

Le organizzazioni sindacali hanno inviato una richiesta di chiarimento all’amministrazione in merito al requisito dei 120 giorni relativi all’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti. In particolare la risposta è necessaria per quanto riguarda i docenti assunti da concorso Pnrr.
I sindacati partono dal DM 226/22, che all’art. 3 prevede che siano “compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali“.
Le sigle Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal, Gilda degli Insegnanti e Anief chiedono pertanto chiarimenti sul giorno libero nei 120 giorni: si ritiene – scrivono i sindacati – che laddove l’Istituzione scolastica articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero sia da considerarsi il sabato e vada conteggiato nei 120 giorni. Nel calcolo dei 120 giorni va altresì conteggiato il giorno libero del docente che svolge l’orario contrattualmente previsto, distribuito in 5 giorni.
Alla base della richiesta di chiarimento c’è la questione delle immissioni in ruolo dai concorsi PNRR, che stanno coinvolgendo migliaia di docenti con una tempistica che si è spinta sino a dicembre e “l’obiettivo che si ritiene di poter condividere con l’amministrazione è quello di garantire al maggior numero di docenti la possibilità di assolvere all’obbligo formativo del percorso di formazione e prova“.
Anno di prova e formazione: la nota del Ministero
Il Mim ha pubblicato la nota annuale in merito all’anno di formazione e prova.
Il percorso formativo è articolato in 4 fasi:
1. incontri in presenza
2. laboratori formativi
3. peer to peer ed osservazione in classe
4. formazione on line
Durata del percorso
Il percorso ha una durata di 50 ore di impegno complessivo, che si espletano in:
- attività formative volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale;
- l’osservazione reciproca dell’azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa;
- la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da Indire nell’ambiente on line.
Chi deve svolgere l’anno di prova
Sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo ivi compresi gli assunti a tempo indeterminato in quanto vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;
- i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
Chi non deve svolgere l’anno di prova
Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Chi supera l’anno di prova
Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato:
- allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche;
- al superamento del test finale;
- alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.