Anno di formazione e prova, docenti neoassunti e con passaggio di ruolo: chi non deve svolgerlo
Il docente che ha già superato l’anno di prova in un determinato grado di istruzione, in caso di passaggio di ruolo di “ritorno”, deve ripeterlo?
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Ho ottenuto il passaggio di ruolo su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Nel 2012 sono già passata di ruolo nello stesso grado d’istruzione e nel 2018 ho ottenuto passaggio alla secondaria di secondo grado. Devo sostenere nuovamente l’anno di prova, sebbene l’abbia già superato per la secondaria di I grado nel 2012?
Prima di rispondere al quesito, ricordiamo le novità introdotte in merito all’anno di prova, chi deve svolgerlo e chi no.
Nuovo percorso
Il DM n. 226/2022, in corso di registrazione ed emanato ai sensi dell’articolo 1/118 della legge n. 107/2015, dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 (che ha modificato il sistema di formazione e reclutamento del personale docente delineato dal predetto D.lgs. 59/17), reca disposizioni concernenti il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo e individua le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del medesimo percorso.
Le nuove disposizioni si applicano, a decorrere dall’a.s. 2022/23, a tutti i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova (anche a coloro i quali sono stati immessi in ruolo negli anni precedenti e non hanno ancora svolto il periodo di prova ovvero che devono ripeterlo).
Come si articola il nuovo percorso
Chi deve svolgerlo
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, come leggiamo nell’articolo 2, comma 1, del DM n. 226/2022, deve essere svolto dalle seguenti categorie di personale:
- docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
- docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 59/2017 (come modificato dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (si tratta di quei docenti che saranno assunti in seguito alle nuove disposizioni, di cui al DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022).
Chi non deve svolgerlo
Come leggiamo nella nota relativa al periodo di formazione e prova a.s. 2021/22, non sono tenuti a svolgere il predetto periodo i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.
Risposta a quesito
La nostra lettrice, che ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado ove ha precedentemente superato l’anno di prova, chiede se deve ripeterlo.
Avendo ottenuto un passaggio di ruolo cosiddetto di “ritorno” (quello di cui al punto 2 sopra riportato), la lettrice non dovrebbe ripetere il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nonostante le novità introdotte (in particolare l’introduzione del test finale). Attendiamo, comunque, la nota che pubblicherà il MI, al fine di fornire le annuali indicazioni sul predetto percorso, dove dovrebbero essere indicati i docenti non tenuti a svolgerlo.
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