Anno di formazione e prova 2023/24 docenti neoassunti: 50 ore, prova finale e colloquio con test. In arrivo la NOTA del Ministero

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Il Ministero pubblicherà a breve la nota annuale con le indicazioni in merito all’anno di formazione e prova degli insegnanti neoassunti. Ecco quanto disposto per l’anno scolastico 2023/24.

Bisogna partire dal decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226, che già dallo scorso anno scolastico disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.

Tutte le informazioni ufficiali saranno contenute nella nota che il Ministero emanerà nelle prossime settimane.

N.B. I docenti neoassunti in ruolo (o che in precedenza hanno rinviato anno di prova), nonché quelli che hanno ottenuto un incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno e concorso straordinario-bis, dovranno sostenere l’anno di prova. Differenze nel percorso che conduce all’immissione in ruolo.

Docenti neoassunti 2023: anno di prova diverso a seconda se in ruolo da GaE e concorsi, concorso bis, GPS sostegno [SCHEMA]

Chi deve svolgere l’anno di formazione e prova

Sono tenuti al periodo di formazione e prova:

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. (concorso straordinario bis). Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (concorso straordinario bis)

Inoltre, si ricorda che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio. Come calcolarli

Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, si precisa che i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Chi non deve svolgere l’anno di prova e formazione

L’anno di prova e formazione non va svolto dai docenti:

  1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  2. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  3. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  4. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  5. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.

Gli USR hanno già inviato i nominativi dei docenti da avviare alla formazione entro lo scorso 16 ottobre.

Le risposte ad alcuni quesiti sull’anno di prova

Docente assunto da GPS sostegno nel 2022 accetta nuovo ruolo da concorso ordinario posto comune. Deve svolgere anno di prova?

Passaggio di ruolo da sostegno infanzia e primaria posto comune. L’anno di prova e formazione va svolto Anno di prova, docenti con passaggio di ruolo devono svolgerlo. Necessaria anche la formazione

Prima immissione in ruolo 2022/23 da concorso ordinario su sostegno primaria, secondo ruolo 2023/24 da concorso straordinario su comune sempre scuola primaria.  Anno di prova docenti già di ruolo, non si ripete nello stesso grado di istruzione

Si può svolgere anno di prova se si insegna solo su potenziamento? Leggi tutto

Si può usufruire del congedo parentale durante l’anno di prova? La risposta

Il percorso formativo

Il percorso formativo del docente neoassunto è articolato in 4 distinte fasi:

1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
2. laboratori formativi;
3. peer to peer ed osservazione in classe;
4. formazione on line

Determinante il ruolo del tutor nel suo compito precipuo di affiancamento del docente neoassunto durante tutto il percorso di formazione e di prova, con compiti di collaborazione e supervisione professionale. Anno prova docenti neoassunti, compiti e compensi del TUTOR. Vale come attività di formazione

Di particolare interesse le attività previste sulla piattaforma INDIRE, fra le quali si richiamano:

  • l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze iniziale e conclusivo
  • l’analisi e la riflessione sulle fasi esperienziali dell’attività metodologico-didattica confluenti nel portfolio professionale finale;
  • la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un Piano di sviluppo professionale.

Il percorso previsto per l’insegnante in formazione e prova ha una durata di 50 ore di impegno complessivo, che vengono espletate attraverso le attività formative sincrone volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale; l’osservazione reciproca dell’azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa; la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente on line.

Da evidenziare il fatto che viene riproposta la possibilità del visiting a scuole innovative che, laddove sperimentata, ha registrato risultati positivi e che prevede, anche per questo anno scolastico, la partecipazione di un contingente nella misura del 10 % pari a n. 4.313 docenti (su domanda) e di scuole caratterizzate da un contesto professionale operativo innovativo.

La limitazione numerica di partecipazione, specifica il Ministero, appare opportuna per mantenere il carattere sperimentale che denota questa metodologia formativa e per acquisire ulteriori elementi di valutazione in considerazione di un’eventuale futura estensione.

Infine, i laboratori formativi potranno essere incentrati su tematiche considerate prioritarie, adottando forme organizzative che salvaguardino la flessibilità insita nelle metodologie e nelle diverse azioni didattiche, nel rispetto dei necessari tempi di attuazione.

Come sono divise le 50 ore di attività

La valutazione del percorso di formazione e di prova in servizio

Per quanto riguarda la valutazione finale dell’intero percorso di formazione e prova del docente neoassunto, l’art.13 del DM 226/2022 stabilisce le procedure per la valutazione del percorso di formazione e fissa le scadenze temporali in cui queste dovranno svolgersi.

Una tra le novità più rilevanti del percorso è rappresentata dall’Allegato A, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neo-immesso. Le schede da compilare, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.

Per entrare nel merito, il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale, per l’espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio attraverso il colloquio, nell’ambito del quale è svolto il test finale, che consiste, “nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”.

Per quanto riguarda invece il colloquio, il docente lo sostiene davanti al Comitato di valutazione e inizia con la presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede presenti all’Allegato A, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio allo stesso Comitato.

Sarà importante prestare attenzione a tutti gli elementi contestuali che in qualche modo hanno influito sul percorso esperienziale del docente in valutazione, della sua partecipazione alla vita della scuola, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento utile a chiarire la personalizzazione del percorso formativo compiuto, invitando il docente stesso a “raccontare” e a “raccontarsi” al Comitato.

In questa fase inoltre, vanno considerate le evidenze della capacità didattica, utilizzando gli indicatori e i descrittori dell’Allegato A come griglia di verifica del pieno possesso ed esercizio dello standard professionale.

Nella sua formulazione, il test finale verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo.

Il test finale concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione del docente in anno di prova.

La novità per i docenti assunti da GPS sostegno

I docenti che hanno ottenuto l’incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24, per essere assunti a tempo indeterminato dovranno superare, oltre all’anno di prova, anche una lezione simulata. In cosa consiste e come si supera.

Assunti GPS sostegno per il ruolo a.s. 2023/24: in cosa consiste l’anno di prova. NOVITÀ lezione simulata

Rinvio anno di prova e formazione

Il DM 226/22, ricorrendone i previsti motivi, contempla la possibilità di rinviare l’anno di prova. Nello specifico, l’anno di prova è rinviabile:

  • nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca;
  • in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Docenti neoimmessi in ruolo 2023/24, rinvio anno di prova possibile. Si ritarda anche il trasferimento?

Anno di prova ripetuto

Anno di prova ripetuto per la seconda volta, cosa fa il docente e come si conclude. Prevista visita dirigente tecnico

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Neoimmessi in ruolo

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