Anno di formazione e prova neoassunti: attività formative PNRR non sono obbligatorie. Il Ministero chiarisce. NOTA

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Con la nota n. 67715 del 13 maggio il Ministero dell’istruzione e del merito chiarisce che le attività di formazione del PNRR, previste dal decreto PNRR 4 del 2 marzo 2023, non sono obbligatorie.

La nota precisa che il decreto legge 2 marzo, n. 19, poi legge 29 aprile 2024, n. 56, è stato emanato in un periodo già considerevolmente avanzato del periodo di formazione e di prova, pertanto, qualora le attività siano già concluse o sia rimasto un numero di ore insufficienti, limitatamente all’anno scolastico 2023/2024 la mancata frequenza delle attività previste dal decreto legge di cui sopra non pregiudica la validità del percorso formativo.

NOTA

L’articolo 14 del decreto PNRR 4:

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all’articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell’ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

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