Anief: “La Carta del docente va data pure ai docenti entrati in ruolo dopo anni di supplenze, giudice assegna 2.500 euro a precaria”

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“Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo”: lo ha scritto ieri il giudice del lavoro di Venezia, che ha assegnato ad una docente della scuola primaria, entrata in ruolo il 1° settembre 2021, i 2.500 euro della Carta del docente che lo Stato gli aveva negato per cinque anni discriminandola rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “troppa rilevanza ha l’ordinanza della Corte di Giustizia europea n. 450/2022, secondo cui non è giustificabile procedere con il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e determinato, per la quale occorre ‘favorire l’aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, nell’ottica di garantire il diritto, ma anche il dovere, di formazione’. Anche per il Consiglio di Stato quelle dei docenti di ruolo e dei precari sono “mansioni del tutto equiparabili”. E c’è pure la Corte di Cassazione”, in particolare la ex multibus: Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441). Per questo, i tribunali non possono non tenere in considerazione tutto questo. Ecco perché l’Anief consiglia tutti i docenti precari dal 2016 (pure se dopo entrati in ruolo), come anche il personale educativo, a presentare ricorso gratuito in Tribunale per chiedere i 500 euro annuali negati, anche in modalità collettiva”.

LA SENTENZA

Nell’esaminare la richiesta della maestra, che “prima dell’immissione in ruolo ha prestato servizio alle dipendenze del medesimo Ministero dell’Istruzione in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, segnatamente in tutti gli anni scolastici dal 2015/2016 fino al 2020/2021”, il Tribunale veneto ha reputato che “l’esistenza del diritto alla Carta docenti anche a fronte di limitati periodi di supplenza trova, tra l’altro, un argomento importante proprio nella disciplina attuativa della l. n. 107/2015, che ha previsto nel d.P.C.M. 23.9.2015, art. 8, che “nel caso in cui l’effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato”, le risorse siano comunque assegnate per intero. L’esigenza di aggiornamento e formazione è dunque la medesima, sia che il docente presti servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico sia che l’assunzione avvenga successivamente: il servizio prestato ha sempre la stessa natura e il docente deve essere dotato dei mezzi economici necessari per assicurare un insegnamento qualitativamente elevato a prescindere dalla durata dell’incarico a termine”.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Il giudice del lavoro di Venezia ha rilevato che “agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato […], così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (così C. di St., sent .cit.)”.

“Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo”.

In conclusione, il Tribunale di Venezia “definitivamente decidendo, così provvede: 1. dichiara il diritto della ricorrente quanto a tutti gli aa.ss. dal 2016/2017 al 2020/2021 al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica”, e condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento; 2. condanna il medesimo Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in euro 850,00, oltre a CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario se richiesta”.

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