Indennità per l’aggiornamento obbligatoria per legge, i 500 euro annui vanno ai docenti di ruolo precari. A Vicenza il giudice ricorda che i supplenti svolgono una “prestazione lavorativa pienamente comparabile”

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Se la riforma della scuola L. 107/2015 che ha introdotto la Carta del docente sostiene che “la ratio legis è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento delle dotazioni del docente”, come mai il legislatore ha dimenticato di permetterne l’accesso agli insegnanti precari considerando che vanno considerati alla stregua dei colleghi di ruolo?

A rispondere è stato, una settimana fa, il Tribunale ordinario di Vicenza, prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza: nell’esaminare il ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di un insegnante precario, il giudice del lavoro si è detto favorevole alla richiesta. Nella sentenza ha spiegato che “l’indennità in questione” è “finalizzata alla formazione continua dei docenti, come indicato chiaramente pure dalla Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 ha stabilito che l’indennità annuale per l’aggiornamento da 500 euro “è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”.

Una tesi, ha continuato il giudice del Tribunale di Vicenza, riscontrata anche dalla Corte di Cassazione che con la “sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c.), ha innanzitutto chiarito che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. E ciò vale, sempre per la Suprema Corte, per “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, rammenta che a favore dei precari sull’accesso alla card del docente vanno annoverati anche il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022,  ha anticipato i pareri positivi, per accordare la Carta decenti, anche degli altri tribunali di livello superiore. L’unico rammarico di queste soluzioni delle aule di giustizia a senso unico è che occorre continuare a presentare ricorsi gratuiti e vincenti con Anief, sempre in attesa che il legislatore si decida a cancellare l’ennesimo vulnus anti precari”.

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