Anief: “Il Governo approva il decreto legge che proroga di due sessioni i lavori della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale e la validità dell’idoneità conseguita”
La bozza dello Schema di decreto legge contenente le disposizioni in materia di lavoro, università e ricerca per la migliore attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proroga di due sessioni i lavori della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale e la validità dell’idoneità conseguita.
Lo slittamento temporale, si legge nell’articolo 4, è stato realizzato “al fine di consentire il rafforzamento dell’organico dei docenti nel contesto dell’attuazione delle misure del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario”.
Secondo Marcello “si tratta di una disposizione che prevede evidentemente delle novità in arrivo ancora da definire, per cui noi come sindacato rimarremo alla finestre in attesa di comprendere quali mutazioni sono previste su questo fondamentale fronte assunzionale”.
L’articolo 4 del decreto legge
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche in attuazione dell’art. 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nelle more della revisione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.
2. Al fine di consentire il rafforzamento dell’organico dei docenti nel contesto dell’attuazione delle misure del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno»