Anief: carta del docente ai precari anche per quest’anno, basta avere svolto 150 giorni: a Vicenza una supplente recupera 3 mila euro per le sei annualità svolte

WhatsApp
Telegram

Il personale docente precario ha diritto di formarsi utilizzando i 500 euro della Carta del docente, anche per l’anno scolastico in corso se è stato superato il “lasso temporale di giorni 150”.

A sentenziarlo è stato il Tribunale ordinario di Vicenza – prima sezione civile, settore delle Controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria – in risposta al ricorso presentato da una docente, rappresentata e difesa dai legali Anief, che ha svolto attività formativa a proprie spese per diverse annualità: all’insegnante, che ha stipulato contratti a tempo determinato tra il 2017/2018 e 2022/2023 per complessivi sei anni scolastici, il giudice ha corrisposto i 3 mila euro negati dall’amministrazione scolastica per via della sempre più evidente carenza della Legge 107/2015.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non possiamo ignorare la sentenza della Corte di Giustizia europea n. 450/2022, secondo cui non è giustificabile procedere con il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, ma occorre ‘favorire l’aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, nell’ottica di garantire il diritto, ma anche il dovere, di formazione’. Anche il Parlamento italiano se ne sta accorgendo e la mozione Boschi, approvata il 26 aprile scorso dall’Aula della Camera è un primo segnale. Nel frattempo, l’Anief consiglia tutti i docenti precari dal 2016 (anche se poi entrati in ruolo), come pure il personale educativo, a presentare ricorso gratuito in Tribunale per chiedere i 500 euro annuali negati, anche in modalità collettiva”.

LA SENTENZA

Secondo il Tribunale di Vicenza, “la controversia (di carattere seriale) ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della ricorrente, del bonus-carta docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015 con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La domanda di parte ricorrente è, come già in innumerevoli occasioni motivato dall’odierno giudicante, fondata”.

Premesso ciò, nella sentenza, emessa il 5 maggio scorso, “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente XXXXX XXXXXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 600,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa) e con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.

WhatsApp
Telegram