Anief: carta del docente ai precari anche per quest’anno, basta avere svolto 150 giorni: a Vicenza una supplente recupera 3 mila euro per le sei annualità svolte
Il personale docente precario ha diritto di formarsi utilizzando i 500 euro della Carta del docente, anche per l’anno scolastico in corso se è stato superato il “lasso temporale di giorni 150”.
A sentenziarlo è stato il Tribunale ordinario di Vicenza – prima sezione civile, settore delle Controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria – in risposta al ricorso presentato da una docente, rappresentata e difesa dai legali Anief, che ha svolto attività formativa a proprie spese per diverse annualità: all’insegnante, che ha stipulato contratti a tempo determinato tra il 2017/2018 e 2022/2023 per complessivi sei anni scolastici, il giudice ha corrisposto i 3 mila euro negati dall’amministrazione scolastica per via della sempre più evidente carenza della Legge 107/2015.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non possiamo ignorare la sentenza della Corte di Giustizia europea n. 450/2022, secondo cui non è giustificabile procedere con il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, ma occorre ‘favorire l’aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, nell’ottica di garantire il diritto, ma anche il dovere, di formazione’. Anche il Parlamento italiano se ne sta accorgendo e la mozione Boschi, approvata il 26 aprile scorso dall’Aula della Camera è un primo segnale. Nel frattempo, l’Anief consiglia tutti i docenti precari dal 2016 (anche se poi entrati in ruolo), come pure il personale educativo, a presentare ricorso gratuito in Tribunale per chiedere i 500 euro annuali negati, anche in modalità collettiva”.
Secondo il Tribunale di Vicenza, “la controversia (di carattere seriale) ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della ricorrente, del bonus-carta docente di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015 con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La domanda di parte ricorrente è, come già in innumerevoli occasioni motivato dall’odierno giudicante, fondata”.
Premesso ciò, nella sentenza, emessa il 5 maggio scorso, “il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente XXXXX XXXXXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 600,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa) e con distrazione della somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.