Ancora dubbi sul vincolo triennale dopo la mobilità: si applica in qualsiasi scuola ottenuta se richiesta analiticamente
Il vincolo triennale nella scuola assegnata con la mobilità volontaria si applica per qualsiasi preferenza analitica indicata nella domanda
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di scuola secondaria di II grado. Quest’anno ho ottenuto il passaggio di cattedra e sono stata assegnata ad un liceo che, nella mia lista di preferenze, occupava la seconda posizione. Dal momento che sono stata trasferita in una scuola che non rappresentava la mia prima scelta, posso nell’anno scolastico 2020-21 richiedere il trasferimento?”
Sul vincolo triennale stabilito nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità (valido per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22) ci sono ancora incertezze e dubbi come quello esternato dalla nostra lettrice
Cosa dice il contratto
Nel CCNI (art2 comma 2) si chiarisce che a decorrere dalla mobilità 2019/20 i docenti che vengono soddisfatti nella mobilità volontari sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata e richiesta con specifica preferenza, e non potranno, quindi, partecipare alla mobilità per il successivo triennio.
Il succitato art.2 comma 2 stabilisce, infatti, quanto segue:
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”
Vincolo triennale per qualsiasi preferenza analitica
Il vincolo triennale si applica per tutti i movimenti volontari, quindi sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale.
Tale vincolo interessa tutti i docenti soddisfatti su una scuola richiesta con preferenza analitica oppure, nel caso della mobilità professionale o del trasferimento su altra tipologia di posto, in seguito a preferenza sintetica nel comune di titolarità.
Per quando riguarda la preferenza analitica, il vincolo vale per tutte le scuole richieste analiticamente a prescindere dalla loro posizione nell’ordine delle preferenze.
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, soddisfatta nella sua richiesta di passaggio di cattedra, avendo ottenuto una scuola tra quelle richieste, è sottoposta al vincolo triennale e non potrà chiedere trasferimento per il prossimo anno scolastico. Non ha alcuna influenza il fatto che la scuola ottenuta fosse la sua seconda preferenza, in quanto il vincolo non riguarda solo la prima scuola richiesta e si applica anche al docente soddisfatto nell’ultima preferenza analitica inserita nella domanda
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