Anche supplenze su spezzoni pari o inferiori alle 6 ore settimanali “salverebbero” molti insegnanti dal ruolo in altra provincia fase B

Di Lalla
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Forse tutto non si può ottenere, ma è certo che ci sono molti docenti che lavorano di solito su spezzoni pari o inferiori alle 6 ore settimanali, magari combinando più spezzoni, che potrebbero trovarsi in difficoltà per il termine dell'08 settembre imposto dal Miur agli Uffici Scolastici.

Forse tutto non si può ottenere, ma è certo che ci sono molti docenti che lavorano di solito su spezzoni pari o inferiori alle 6 ore settimanali, magari combinando più spezzoni, che potrebbero trovarsi in difficoltà per il termine dell'08 settembre imposto dal Miur agli Uffici Scolastici.

Il termine dell'08 settembre riguarda infatti l'assegnazione delle supplenze su organico di fatto, cioè al 30 giugno, ed eventualmente su organico di diritto, cioè al 31 agosto, se si tratta di posti determinati dopo la comunicazione dei contingenti per il ruolo.

Ma per quella data non potranno essere assegnati anche gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore settimanali, la cui attribuzione è di competenza dei Dirigenti Scolastici e per i quali è necessario seguire una determinata trafila, dato che prima bisogna chiedere la disponibilità dei docenti di ruolo dell'istituzione scolastica in cui si è determinata la disponibilità.

"Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in  possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.

Le ore di insegnamento disponibili che non sono quantitativamente tali da costituire un'autonoma cattedra (non raggiungendo le 24 ore settimanali, per “cattedra” o “posto orario” intendendosi il posto ad orario intero), nei limiti delle 6 ore settimanali possono essere attribuite direttamente dal dirigente scolastico del singolo istituto secondo determinate modalità:

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto.

Nel caso di attribuzione di ore a docenti con orario completo (e dunque come ore “eccedenti”), è previsto, in tutte le disposizioni normative sopra riportate, il limite di “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo”.

Si tratta di operazioni che di solito si concludono a fine settembre – inizi ottobre. Sarebbe possibile anticiparle? Se non c'è una apposita comunicazione da parte del Miur, riteniamo di no.

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