Anche l’assenza di poche ore dal lavoro e se sporadica può determinare il danno all’immagine alla scuola

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Un personale appartenente agli ATA si assentava per poche ore dal lavoro senza timbrare il badge. La Corte dei Conti affronta la questione sul piano della sussistenza o meno del danno all’immagine e danno erariale alla P.A.

Il Fatto

Rilevano i giudici che nell’arco temporale oggetto di accertamento la dipendente in questione “si è assentata dal luogo di lavoro in poche occasioni e soltanto per brevi periodi coincidenti con la pausa pranzo, ma è altrettanto vero che la condotta è consistita in false attestazioni della presenza in servizio. La convenuta non formalizzava infatti le uscite dall’istituto scolastico, omettendo volontariamente di scorrere il badge nell’apparecchio marcatempo. E’ stato conseguentemente consumato un grave illecito, dal quale sono derivate conseguenze penali e disciplinari, invero ancora oggetto di contenzioso presso le competenti sedi giurisdizionali, sulla base delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica”. Si pronuncia dunque sul caso la Corte dei Conti Lombardia con sentenza N. 65/21.

Il danno all’immagine

Con riguardo al danno all’immagine, che costituisce la posta risarcitoria nettamente più rilevante, si osserva che la sua risarcibilità in caso di false attestazioni della presenza in servizio è prevista espressamente dall’art.55-quinques, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, a mente del quale “…il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater.” L’art.54 quater, comma 3-quater, introdotto dal D.Lgs. n.116/2016, aveva fissato un criterio di quantificazione del pregiudizio addebitabile al dipendente, avendo previsto espressamente che “L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”.

Più in generale si osserva che la risarcibilità del danno all’immagine costituisce un principio consolidato nella legislazione e nella giurisprudenza sia della Corte dei Conti (si veda, per tutte, C. Conti, Sez. II, n.114/94; C. Conti, Sez. Lombardia, n.31/94; C. Conti, Sez. Sardegna, n.372/97; C. Conti, Sez. I, n.10/98; C. Conti, Sez. II, n.207/98; C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. Campania, n. 1645/2012; C. Conti, Sez. Lombardia n.47/2014; C. Conti, Sez. Piemonte, n.213/2015) sia della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., n.98/98; Cass. Sez. un., n. 20886/2006).

Non timbrare il cartellino a scuola determina danno all’immagine alla PA

In questa sede la rilevanza del danno all’immagine si fonda, a livello normativo, sulla richiamata previsione dell’art. 55-quinques, comma 2, D.Lgs. n.165/2001. In via equitativa, il pregiudizio subito dall’amministrazione scolastica viene quantificato, ex art.1226 c.c., in misura pari ad euro 1.000,00. Da una lato, vanno tenute in conto la oggettiva gravità della condotta posta in essere dalla convenuta (come chiaramente emersa in sede investigativa), conforme ad una prassi (evidentemente non isolata nell’Istituto scolastico in questione, come dimostrato dalle parallele vicende di altri dipendenti) a dir poco disinvolta nella gestione della presenza sul posto di lavoro, e la rilevanza mediatica della vicenda, legittimamente portata a conoscenza della collettività dagli organi inquirenti – comprovata tramite l’allegazione degli articoli di stampa e dei video giornalistici che la hanno riguardata (allegati n.3 e 4 del fascicolo di parte della Procura Regionale). Da altro lato, però, conduce ad attenuare il peso dell’obbligazione risarcitoria incombente sulla convenuta la considerazione che le assenze rilevate nel corso del periodo oggetto di osservazione sono state effettivamente sporadiche”.

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