Anche in DAD si continua ad utilizzare i docenti di sostegno per sostituire i colleghi assenti

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È trascorso un anno da quando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, dispose la sospensione delle attività didattiche in tutte le istituzioni scolastiche sul territorio nazionale, causa Covid19. Da allora la didattica in presenza, è stata sostituita anche se con aperture e chiusure a singhiozzo delle scuole, dalla DAD / DID. Infatti lo scorso agosto il ministero ha diffuso le Linee guida per la Didattica digitale integrata previste dal Piano per la ripresa del nuovo anno scolastico, stabilendo che nel caso di una nuova chiusure delle scuole, causa di un eventuale peggioramento delle condizioni epidemiologiche, le lezioni che si svolgeranno in DAD, dovranno garantire un orario minimo: almeno 10 ore settimanali per le classi prime della primaria, almeno 15 per le scuole del primo ciclo (primarie, tranne le classi prime, e secondarie di primo grado), almeno 20 per il secondo grado.

E se l’emergenza ha fatto sì che la didattica in presenza sia stata sostituita dalla DAD/DID, ciò che non è mutato è il ruolo dei docenti in riferimento al processo di insegnamento/apprendimento verso l’acquisizione delle competenze da parte dei propri allievi. Alla stessa stregua anche la cattiva consuetudine di utilizzare i docenti di sostegno per sostituire i colleghi assenti.

A tal riguardo riportiamo quanto scrive una docente in redazione:
“Sono insegnante di sostegno in una scuola secondaria di primo grado in cui è prassi consolidata chiedere al docente di sostegno di fare supplenze se i docenti sono assenti anche in classi diverse dalla propria e quando il proprio alunno è presente. Stamattina la dirigente mi ha chiesto di fare supplenza in Dad sostituendo una docente della mia classe che si sarebbe assentata per andare a fare il vaccino. É normale fare supplenze in Dad e che queste vengano attribuite a docenti di sostegno? Aggiungo che i docenti di materia completano le loro ore di Dad con ore asincrone per raggiungere le 18h della cattedra, mentre la sottoscritta fa tutte le sue 18h in presenza con i propri alunni dva”.

I docenti di sostegno in presenza o in DAD/DID

La nota operativa del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre 2020, ha dato la possibilità agli alunni con disabilità, in coerenza con il PEI, di frequentare in presenza anche se era stata già prevista la didattica digitale per le scuole a partire dalla seconda media fino all’ultimo anno delle scuole superiori.

Ovviamente per tutti gli alunni, alunne, studenti e studentesse con disabilità che sono in presenza o in DAD, continua a vigere il loro diritto all’istruzione e all’ integrazione scolastica per cui, quanto comunicato dalla docente, dimostra che in alcune scuole si continua a perseguire nell’illecito utilizzo dei docenti di sostegno per supplire i colleghi assenti, andando così a minare la funzione del docente di sostegno e a ledere i diritti degli allievi con disabilità.

Per dare una risposta alla collega potremmo dirle che la non normalità è continuare a non comprendere o eludere la normativa, che di seguito riportiamo:

Circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”:

“L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

MIUR nota prot. n. 9839/2010:
“Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

Affinché il docente di sostegno possa supplire dovranno verificarsi i seguenti casi:

L’alunno con handicap deve essere assente

Eccezionalità del caso non altrimenti risolvibili: tale condizione si verificherà dopo che le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, solo in questi casi e nell’impossibilità di convocare supplenti, si potrà ricorrere all’insegnante di sostegno.

Il docente di sostegno in DAD

Il docente di sostegno ha il dovere di seguire e supportare il suo alunno anche in DAD, con tutte le difficoltà connesse alla didattica digitale e seppure lo si fa dietro un monitor, ciò non significa che venga messa in discussione la sua funzione di supporto all’alunno e alla classe.

A volte si ha la sensazione di essere fermi agli inizi del ‘900 a quando cioè l’approccio verso il disabile era solo di carattere assistenziale e medico, tralasciando quello sociale. Succede così, “perché se commettere errori è umano, ma perseverare (nell’errore) è diabolico”, nasce spontanea la domanda del perché ci ritroviamo a dover raccogliere la testimonianza della docente di sostegno (una delle tante), quando la normativa di riferimento è di una trasparenza cristallina

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