Anche i vincitori del concorso educazione motoria scuola primaria saranno soggetti al vincolo triennale. Cosa si potrà fare e cosa no
I docenti interessati presentano la domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo di insegnante di eduzione motoria nella scuola primaria, entro il prossimo 6 settembre. Vincolo permanenza triennale nella scuola di assunzione.
Bando e domande
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami abilitante, ai fini dell’accesso ai ruoli relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di 1740 posti.
Articolazione concorso
Il concorso si articola in:
- prova scritta [consistente in 50 quesiti a risposta multipla; per ciascuna risposta corretta sono attribuiti p. 2 (due), p. 0 (zero) per ciascuna risposta errata o non data; si supera con il punteggio minimo di 70/100)]
- prova orale
- valutazione titoli
Al termine delle prove e della valutazione dei titoli, la commissione procede alla redazione della graduatoria di merito, che comprende i soli vincitori ed è stilata sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta (max 100 punti), nella prova orale (max 100 punti) e nella valutazione dei titoli (max 50 punti).
Il punteggio finale, dunque, è espresso in duecentocinquantesimi.
Ruolo e vincolo permanenza scuola di assunzione
I docenti, che saranno assunti in ruolo dalla presente procedura, saranno sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Così leggiamo nell’art. 10/7 del DM 80/2022 disciplinante la procedura:
- Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico
Evidenziamo che:
- il DM n. 80/2022 è stato pubblicato precedentemente al DL 44/2023;
- il DL n. 44/2023 è intervenuto sul Testo Unico (D.lgs. 297/94), modificando il comma 3 dell’art. 399;
- l’articolo 399, comma 3, del Testo unico, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017.
Alla luce di quanto sopra, ai docenti assunti dal concorso in esame si applicherà il vincolo triennale di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che, infatti, così dispone:
Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Tale disposizione (art. 13/5 D.lgs. 59/2017), come si legge nel testo riportato, si applica ai docenti assunti in ruolo a qualunque titolo e su ogni tipologia di posto.
Vincolo triennale: cosa si può fare e cosa no
Alla luce della disposizione sopra richiamata:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
Durante i tre anni di vincolo gli interessati,
– possono:
- presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità;
- accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, dopo aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dal DM 138/2023;
– non possono:
- presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione in una provincia diversa da quella di titolarità;
- presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo-cattedra sia provinciale che interprovinciale;
- accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, sino a quando non abbiano svolto l’anno di prova.
Evidenziamo che il vincolo triennale succitato dovrebbe essere “mitigato” dalla disposizione di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (le cui disposizioni saranno vigenti alla firma definitiva), secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:
- volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
- volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
- al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.
Attendiamo, comunque, sia la firma definitiva dell’Ipotesi di CCNL che il CCNI sulla mobilità, per conoscere come le sopra riportate disposizioni si armonizzeranno con il vincolo suddetto.
REGOLAMENTO (DM 80/2022) – Allegato A Programma – Allegato B titoli