Anche i supplenti in organico di fatto, con contratto fino al termine delle lezioni o al 30 giugno, hanno pieno diritto alla Carta del docente. Anief: a Roma il Tribunale risarcisce un precario con 1.000 euro
Dai tribunali italiani continuano a pervenire sentenze favorevoli ai precari che chiedono di avere la Carta del docente: una di queste arriva da Roma, dove il giudice del lavoro ha detto sì al ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una insegnante che tra il 2021 e il 2023 ha svolto due supplenze annuali, fino al 30 giugno, senza ricevere un euro per la sua formazione e l’aggiornamento professionale.
Il Ministero dell’Istruzione è stato quindi condannato a risarcire la docente con i 1.000 euro che le aveva indebitamente sottratto: secondo il Tribunale di Roma sulla questione fa ormai da sentenza-pilota quella emessa qualche mese fa dalla Suprema Corte di Cassazione, la n. 4090/23, attraverso cui è stato “accertato il contrasto del diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.) con la clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato, nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche”.
La Cassazione, infatti, si legge ancora nella sentenza di Roma, ha emesso una serie di “principi di diritto in materia di riconoscimento della Carta ai docenti titolari di incarico a termine:” 1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”. Inoltre, dalla sentenza romana emerge che anche le supplenze su posti in organico di fatto meritano l’assegnazione della card per l’aggiornamento.
“Con particolare riferimento al dato temporale in termini di didattica annuale che condiziona il riconoscimento della carta in favore del docente assunto a termine – si legge ancora nella sentenza di Roma -, la Suprema Corte richiama l’art.4 l.124\1999 che ai co 1 e 2 disciplina le supplenze a seguito di vacanza su organico di diritto ed organico di fatto osservando: Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l’intera durata dell’attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall’assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “l’applicazione di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione lo scorso 27 ottobre, attraverso la sentenza 4090/23, sta producendo il risultato di aprire a centinaia di migliaia di ricorsi: sono quelli che si apprestano a presentare o stanno pensando di presentare praticamente la maggior parte dei supplenti che ogni anno sottoscrivo un contratto di lunga durata almeno fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno dell’anno successivo. Questo significa che presentare ricorso Anief per avere i 500 euro annuali, peraltro in tempi sempre più celeri, diventa una decisione sempre più appetibile”, conclude il presidente Anief.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI ROMA
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l’effetto, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa. ss. 2021\2022 e 2022\2023 e per, l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla\al ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura complessiva di E.1000,00 , oltre interessi legali;
condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di E.300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 8.4.2024
Il Giudice