Anche i Docenti e ATA neoimmessi in ruolo 2020/21 possono richiedere il Part-Time
Il CCNL firmato il 29 novembre 2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo ha diritto a chiedere il tempo parziale.
L’Allegato A, contenente le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021, è riportata la possibilità di stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time.
Part-Time: presentazione domanda
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in genere va presentata entro il 15 marzo di ogni anno. Si tratta di una scadenza annuale. La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente. Il part time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il part time. Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto. In presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici, si può rientrare, a richiesta, anche dopo un solo anno di tempo parziale, al tempo standard.
Part-Time anche per i Docenti e ATA neoimmessi in ruolo 2020/21
La scadenza del 15 Marzo, non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia che sia a tempo indeterminato che determinato, infatti, per i nuovi assunti è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico. La trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione scolastica.
Il Dirigente Scolastico avrà cura di effettuare un controllo puntuale in riferimento alla concedibilità sulla base del contingente della relativa classe di concorso o profilo professionale e di trasmettere tempestivamente la domanda all’ambito provinciale-territoriale. L’accoglimento delle domande e la modifica di un contratto in essere sono di competenza del Dirigente Scolastico.
Il CCNL firmato il 29 novembre 2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo ha diritto a chiedere il tempo parziale.
La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.
Tipologie Part-Time
Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
Criteri concessione Part-Time
La valutazione dell’istanza si basa su 3 elementi:
- la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (il Dirigente scolastico deve verificare che non sia già satura, per l’a.s. in corso, l’aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque entro il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima);
- l’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere in conflitto e la trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione;
- l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.
L’istanza va sicuramente rigettata in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. Le motivazioni del diniego devono essere evidenti, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire l’attivazione del controllo giudiziale.
Lo speciale sulle immissioni in ruolo 2020/21