Anche gli educatori precari hanno pieno diritto alla Carta del docente, dal Tribunale di Rovigo 1.000 euro al supplente che ha presentato ricorso tramite Anief

La Carta del docente va data ogni anno non solo ai docenti supplenti ma anche agli educatori precari. Così ha deciso il tribunale di Rovigo nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un educatore che per due annualità, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, ha prestato servizio a tempo determinato senza vedersi assegnare la card annuale da 500 euro: il giudice ha accolta favorevolmente l’istanza assegnando al precario “l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Dopo avere elencato le motivazioni e le sentenze che allargano il beneficio della Carta del docente ai precari, il giudice del lavoro ha scritto nella sentenza che “sebbene la normativa di settore utilizzi il termine “docente”, si deve ammettere che anche gli educatori possano beneficiare delle stesse disposizioni, come recentemente ammesso anche dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984; Cass. Civ. sez. lav. 31.10.2022, n. 32104). L’art. 395 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico Pubblica Istruzione), infatti, definisce la “funzione docente” come “esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”. Pertanto, sia gli insegnanti sia coloro che svolgono ruoli educativi esplicano la medesima funzione”.
“L’assimilabilità degli educatori ai docenti – ha scritto ancora il giudice del tribunale veneto – è confermata anche dalla contrattazione collettiva. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Scuola 2016-2018 include il personale educativo nella “area professionale dei docenti”, come stabilito dall’articolo 25. Questo comprende infatti insegnanti di diverse scuole e istituzioni educative, come scuole primarie e secondarie, nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, alla luce della sentenza di Rovigo, ribadisce che “non solo tutti i precari ed ex precari docenti che hanno svolto una supplenza annuale possono presentare ricorso gratuito con Anief al giudice del lavoro, ma anche migliaia di educatori che hanno svolto il loro lavoro a tempo determinato in una scuola senza avere la possibilità di aggiornarsi. La grave discriminazione viene valutata dal giudice allo stesso modo, semplicemente perché un educatore ha un ruolo professionale equiparato per legge al docente della scuola primaria: è bene sapere che tutti i supplenti che presenteranno ricorso – conclude Pacifico – avranno dalla loro parte le posizioni favorevoli della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO: LE CONCLUSIONI
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. XXX/2024 promossa da XXXX XXXX contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 369,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 21,50.
Così deciso in Rovigo, in data 06/09/2024
Il Giudice
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