Anche in Calabria pronto il ricorso contro le motivazioni di esclusione dalle prove orali
red – Una lettera sul ricorso che Scuolaunita sta per presentare contro il concorso Dirigenti Scolastici in Calabria.
red – Una lettera sul ricorso che Scuolaunita sta per presentare contro il concorso Dirigenti Scolastici in Calabria.
"Antonella Mongiardo – L’ondata di polemiche sollevatasi in Calabria fin dalla pubblicazione degli esiti delle prove scritte e alimentata, nelle ultime settimane, dai numerosi accessi agli atti concorsuali, non accenna minimamente a smorzarsi. Tuttavia, il commento che si sente immancabilmente, da parte di sindacalisti o di gente comune, quando si critica il modo di valutare adottato in un concorso pubblico è: “Il giudizio della Commissione è insindacabile!”. Ma, fino a che punto, mi chiedo, si può spingere l’insindacabilità di una Commissione?
Io non sono un’ esperta di leggi, ma mi piace leggere e informarmi, specialmente se un problema mi riguarda di persona. E spulciando negli articoli di diritto amministrativo un’idea me la sono fatta sull’oggetto in questione.
Il principio giuridico della discrezionalità amministrativa è una diretta conseguenza di due valori fondamentali della Costituzione: l’imparzialità e il buon andamento. Infatti, in base all’art. 97, comma 3 della Costituzione, un concorso è uno strumento con il quale la pubblica amministrazione recluta il personale da impiegare nei propri uffici. E si deve presumere che lo Stato, nel suo stesso interesse, organizzi tale selezione attraverso una procedura trasparente, imparziale ed efficiente, capace di valorizzare il merito e di comparare le capacità professionali dei concorrenti.
Come spiega l’ avv. Stefano Spinelli, la “discrezionalità” può sembrare una sorta di “zona franca”, dai contorni non ben definiti, all’interno della quale non viene svolta l’ordinaria azione di legittimazione e di controllo del provvedimento amministrativo. Infatti, in quest’area la legge lascia completamente alla P.A. il compito di operare la scelta che ritenga più opportuna per il perseguimento dell’interesse pubblico. “L’attività discrezionale della P.A. – scrive Spinelli- può essere oggetto soltanto di un ‘sindacato estrinseco’, circoscritto cioè alla verifica della conformità del provvedimento amministrativo e a quei limiti generali del potere discrezionale, la cui inosservanza comporta l’illegittimità del provvedimento assunto, rientrante sotto il profilo dell’eccesso di potere”.
Dunque, si potrebbe pensare che la discrezionalità della P.A. sia una sorta di potere assoluto, sindacabile soltanto quando sfocia nell’eccesso di potere. “In realtà – spiega Spinelli- le cose non stanno esattamente così. Infatti, anche laddove l’Amministrazione agisca discrezionalmente, essa incontra sempre dei limiti generali che sono: il perseguimento dell’interesse pubblico e della collettività nel suo complesso; l’esercizio del potere conforme alla sua causa o funzionalità per evitare sviamento di potere; il rispetto dei precetti di logica e imparzialità nel processo volitivo attraverso cui si perviene alla scelta discrezionale da parte dell’amministrazione. Quindi, l’autodeterminazione amministrativa è sempre subordinata al rispetto di requisiti non solo di competenza e di forma, ma anche di perseguimento del pubblico interesse cui deve sottostare: corrispondenza che è da accertare alla stregua di norme logiche, la cui mancanza induce illiceità del comportamento…L’azione dell’amministrazione può essere qualificata come discrezionale, ma non come libera”. Così conclude il giurista.
Ne consegue, quindi, che l’operato di una Commissione, anche se insindacabile nel merito, deve rispettare i principi di perseguimento del pubblico interesse e di logicità. Ed è proprio a questo riguardo che io vorrei fare qualche osservazione, perché analizzando tutta la vicenda concorsuale in Calabria, i conti non tornano affatto.
A parte le stranezze di cui si è già parlato, relative agli errori nella traccia; ai consigli fuorvianti del presidente; alle incongruenze della griglia di valutazione, ai tempi di correzioni troppo ristretti; ai plagi e gli errori dei candidati ammessi all’orale; a parte tutte queste cose, non possiamo non chiederci, soprattutto, che tipo di logica la Commissione abbia adottato nel valutare le prove scritte.
Ammettiamo pure che si possa trovare una giustificazione al fatto che tre commissari su tre non abbiano visto i gravi errori riscontrati in alcuni compiti, oppure che per eccesso di bontà abbiano voluto chiudere un occhio, se non tutti e due. Non si capisce tuttavia come poi gli stessi esaminatori abbiano visto degli errori di grammatica e di concetto dove invece non ve ne erano affatto.
Per esempio, al mio elaborato è stato attribuito il seguente giudizio: “ Riferimenti normativi non puntuali, forma poco scorrevole con errori morfosintattici, lessico improprio, esposizione disorganica, insufficiente padronanza della lingua”.
Sta di fatto che esperti dell’argomento e della lingua non hanno riscontrato nel mio lavoro alcun errore morfosintattico e nessun riferimento normativo errato. Come si spiega questo? E come si spiega ancora che altri colleghi non ammessi si lamentano di aver preso “scarso” nella correttezza linguistica, benché il proprio elaborato sia stato impeccabile dal punto di vista formale?
Poiché non vogliamo pensare che la Commissione abbia giudicato i compiti senza leggerli, ci chiediamo allora quale sia la soluzione del rebus.
Si può capire che una commissione bocci un tema perché lo giudica poco pertinente alla traccia o superficiale nei contenuti. Qui l’insindacabilità ci sta tutta. Ma che dire sul fatto che si vedano in un testo errori che non ci sono? E’ così che si rispetta il criterio della logicità e del pubblico interesse, premiando temi infarciti di errori e sbarrando invece la strada a compiti corretti?
Non sta a me accusare qualcuno. La mia intenzione è solo quella di porre al lettore qualche domanda col punto interrogativo?
E ora vorrei fare un’ulteriore considerazione sul quarto criterio di valutazione: “Rielaborazione personale- Interpretazione critica- Originalità della trattazione”. A questo indicatore corrisponde una scala di voti, compresa tra 0,1 e 5. Il punteggio 1, attribuito a me e a molti altri colleghi, è abbinato al seguente giudizio: “Rielaborazione personale pessima, del tutto priva di qualsiasi contributo critico; concetti riportati senza consapevolezza”. Mi domando: come può una Commissione sentenziare che un candidato abbia scritto senza consapevolezza? Su quali basi può affermare che un professionista della cultura e dell’istruzione scriva senza avere coscienza di ciò scrive? Anche i referti psichiatrici sono nella facoltà insindacabile delle Commissioni? Che consapevolezza ha mai potuto avere la Commissione nel momento in cui ha inserito questa frase oltraggiosa tra i criteri di valutazione?
Personalmente, sono rimasta molto delusa da questo concorso, e non tanto per quel 15/30 che mi ha tagliata fuori dagli orali, quanto per il giudizio sprezzante che ha offeso la mia dignità e la mia intelligenza. Il giudizio della Commissione sarà pure insindacabile, ma per quanto mi riguarda, gli esaminatori si sono comportati come quegli infermieri che nei laboratori di analisi scambiano per errore i nomi sulle provette, attribuendo ad un flaconcino di sangue sano il nome di un paziente malato. E infatti, il giudizio che mi è stato incollato addosso non corrisponde affatto né al mio compito, né alla mia personalità.
Se fossi una discente, chiederei direttamente al docente il motivo di una valutazione così negativa. Ma qui non c’è nessuno che mi risponda, perché i commissari non sono tenuti a rendere conto del proprio operato. Per questa ragione, a me e ai tanti altri candidati che hanno subìto il mio stesso trattamento, non resta che adire le vie legali. A questo punto invito i colleghi accomunati nella mia stessa sorte ad aderire più numerosi possibile al ricorso che il gruppo “scuolaunita” presenterà presto alla giustizia amministrativa, tramite l’avv. Fiorini del Molise.
Con tale azione collettiva, noi di “scuolaunita” non intendiamo certo schierarci contro i colleghi idonei, i quali sicuramente non avrebbero difficoltà a dimostrare la propria bravura in una seconda tornata concorsuale; né vogliamo girare la frittata per far passare come bravi tutti e soli gli “esclusi” del concorso; né tanto meno butteremmo via altri soldi, oltre ai tanti già spesi in master e vari corsi di perfezionamento, se non credessimo davvero nella giustezza di questa causa. E non ci convince per niente la “strage” che sta facendo la commissione agli orali, tra l’altro prevedibilissima, che assomiglia tanto(scusate il paragone colorito) alla “rivergination” cui ricorrono le donne americane per recuperare la purezza perduta. L’unico nostro obiettivo è ottenere dalla magistratura che faccia un po’ di chiarezza in una vicenda concorsuale che ha dell’assurdo.
Ma, nello stesso tempo, non nascondo di provare un certo timore, sia come cittadina che come dipendente dello Stato. Il timore che la pubblica amministrazione sia destinata a sprofondare in un sistema perverso, nel quale i valori di imparzialità e buon andamento saranno solo pura teoria e nel quale una selezione pubblica non sarà una sana competizione a suon di titoli e competenza.
Forse si tratta di una previsione troppo pessimistica di una cittadina che ha vissuto una brutta esperienza e che, dopo tanti sacrifici, master ed energie spese nello studio, si ritrova a dover ricominciare tutto daccapo e per giunta con una causa in tribunale. Certo è che in questa interminabile trafila di corsi e ricorsi (senza alcun riferimento a quelli vichiani) si perdono soldi, si perdono anni e, ciò che è più grave, si perde sempre di più la fiducia nelle Istituzioni e nelle persone che le rappresentano"
TAR Friuli V.G. rigetta ricorso non ammessi alla prova orale del concorso Dirigenti Scolastico