Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti, iscrizione scuole: anomalie da correggere entro il 17 maggio. Nota Miur
Il Miur ha inviato alle scuole la nota n. 8542 del 16 aprile 2019, al fine di fornire indicazioni in merito all’iscrizione presso l’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative.
Iscrizione Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti: anomalie
Il Miur informa di aver riscontrato delle anomalie consistenti nella non corretta iscrizione di alcune scuole nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita presso l’ANAC.
Nello specifico, è stato riscontrato che alcune Istituzioni Scolastiche ed Educative risultano erroneamente iscritte nell’AUSA come “centri di costo” del Ministero, mentre avrebbero dovuto iscriversi, in ragione dell’autonomia, come autonome Stazioni Appaltanti, e dunque nominando un proprio Responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) e inserendo non il codice fiscale del Ministero bensì il proprio.
Il Miur, alla luce di quanto detto sopra, sta procedendo alla cancellazione dei “centri di costo” erroneamente associati al suo profilo in AUSA.
Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti: iscrizione corretta entro il 17 maggio
Ciascuna Stazione Appaltante deve iscriversi correttamente in AUSA,
utilizzando l’apposito applicativo telematico disponibile sul sito dell’ANAC a questo link.
Può accedere al servizio il soggetto nominato dalla Stazione Appaltante quale RASA, che provvederà all’iniziale verifica o compilazione nonché al successivo aggiornamento (almeno annuale) delle informazioni, come indicato anche nei comunicati del Presidente dell’ANAC del 28 ottobre 2013 e del 20 dicembre 2017.
L’iscrizione corretta in AUSA va effettuata entro il 17 maggio, seguendo i seguenti passaggi:
a) iscriversi in AUSA quale autonoma Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dall’ANAC;
b) trasferire sul proprio autonomo profilo AUSA i dati e i CIG eventualmente attivi nell’attuale utenza associata al MIUR, secondo le indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 gennaio 2019;
c) comunicare allo scrivente Ministero l’avvenuto adempimento delle attività di cui ai precedenti punti a) e b), mediante PEC indirizzata al seguente indirizzo: [email protected].
Sanzioni
Il mancato adempimento degli obblighi suddetti è sanzionato ai sensi dell’articolo 33-ter, comma 1, ultima parte, del D.L. 179/2012:
“[…] Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili”