Ampliare insegnamento lingue orientali alle superiori, Ministero: è già possibile, ecco come

Ieri in VII Commissione cultura alla Camera, il Ministero ha risposto ad una interrogazione dell’Onorevole Nardi relativamente all’ampliamento dell’insegnamento delle lingue orientali nelle scuole superiori.
Il Ministero ha risposto ricordando che “l’attuale quadro ordinamentale consente, in maniera ampia, di introdurre l’insegnamento delle lingue non europee nei curricoli delle scuole secondarie di secondo grado.”
In particolare, la normativa di riferimento è l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 il quale prevede che “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia“.
“Come è noto, – aggiunge il Ministero – tale piano deve integrare in modo armonico e coerente gli obiettivi generali e specifici dei diversi indirizzi di studio, determinati a livello nazionale, con le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, a partire da un’analisi del contesto e dall’interpretazione dei suoi bisogni educativi.”
Inoltre, le Indicazioni Nazionali dei Licei e le Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali, consentono, “laddove fanno riferimento a «Lingua e Cultura Straniera» o a «Lingua Straniera» consentono già alle scuole, nel rispetto della loro autonomia, di introdurre lingue non europee, poiché «Lingua Straniera» comprende qualsiasi lingua“.
La conseguenza è che le scuole possono offrire qualsiasi lingua, non necessariamente europea, “laddove il piano di studio di alcuni indirizzi preveda più lingue straniere, in risposta alle richieste educative della propria utenza e del contesto“. Più in dettaglio, l’Allegato H al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 “Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell’offerta Formativa nei limiti di contingente di organico assegnato all’istituzione scolastica» comprende Lingua e Cultura Straniera 2 e 3.”
“Inoltre, – continua il Ministero – il comma 28 dell’articolo 1 della legge 107 del 2015, consente alle scuole l’introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado mediante l’utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità che potrebbero essere utilizzati anche per offrire l’insegnamento di lingue non europee. Tali insegnamenti, che possono essere attivati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell’offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente.”
“Da ultimo, – conclude – le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa prevista dall’articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 possono includere anche l’insegnamento di una lingua non europea in risposta alle esigenze del proprio contesto.“