Ammesso al concorso con riserva, mi dà diritto all’assunzione in caso di superamento? Ecco cosa dicono i giudici

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L’avvenuto superamento del concorso, al quale si è preso parte in virtù di un provvedimento giudiziario, comporta un diritto automatico all’immissione in ruolo, oppure questa può venire meno? Vediamo come la pensa il TAR Calabria con la sentenza n° 00056/2023.

Aver superato un concorso, al quale si è stati ammessi con riserva, non comporta alcun automatismo di assunzione definitiva

Il Collegio ritiene di dover dare soluzione negativa, in conformità all’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa. La norma in questione di cui all’art. 4, comma 2 bis, Legge n. 168/2005, prevede che: “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, tale norma ha natura eccezionale e deve, quindi, essere interpretata in senso restrittivo: essa è stata ritenuta, così, applicabile ai soli esami di abilitazione, ossia alle ipotesi di idoneità degli aspiranti ad una professione priva di “numero chiuso”. La norma, afferma il TAR calabrese, non è stata, al contrario, ritenuta applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato, come il concorso di cui è causa. In altri termini, nel caso di procedure concorsuali non meramente idoneative, bensì selettive, la disposizione citata non può venire in rilievo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 8 marzo 2022, n. 1666; Cons. Stato, Sez. VII, 4 febbraio 2022, n. 804 e l’ampia giurisprudenza ivi citata).

Consiglio di Stato e Corte costituzionale confermano la correttezza dell’interpretazione restrittiva

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2009 n. 108 e l’ordinanza 19 maggio 2009 n. 158, nel dichiarare non fondate le questioni di costituzionalità di tale disposizione, ha ritenuto che la stessa non si applicabile ai concorsi pubblici.

Deve, peraltro, osservarsi come il Consiglio di Stato si sia espresso, in più occasioni, proprio in merito alla non applicabilità della norma di cui all’art. 4, comma 2 bis, L. 17 agosto 2005, n. 168 al concorso indetto con d.d.g. del M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016, al quale hanno partecipato i ricorrenti.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha testualmente affermato che non potrebbe trovare applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio il principio di assorbimento, di cui all’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168, venendo in rilievo una procedura concorsuale con l’assegnazione di posti definiti.

Secondo principi giurisprudenziali consolidati, la disposizione del comma 2 -bis dell’art. 4 d.l. 30 giugno 2005 n. 115 (“Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della p.a.”), convertito nella l. 17 agosto 2005 n. 168, è norma di natura eccezionale e, per tale ragione, non è suscettibile di applicazione analogica e non è applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.

Anche nella sentenza n. 5154 del 22 giugno 2022, il Consiglio di Stato ha affermato che in capo agli appellati, non può essere riconosciuto il consolidamento di alcuna posizione per effetto dell’ammissione con riserva a suo tempo concessa e che le assunzioni effettuate alla luce dell’esito del merito del ricorso vanno valutate come assunzioni senza concorso.
Alla luce delle pronunce giurisprudenziali citate, conclude il TAR, non può che essere evidenziata la piena legittimità dei provvedimenti impugnati che non hanno accolto l’istanza dei ricorrenti volta a ottenere l’applicazione della norma di cui all’art. 4, comma 2 bis, D.L. 115/2005. In sostanza non può essere riconosciuto il consolidamento di alcuna posizione per effetto dell’ammissione con riserva a suo tempo concessa.

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