Alunno spinse compagno ferendolo, scuola condannata al risarcimento da 17mila euro. I giudici: il docente deve garantire la vigilanza anche durante la ricreazione

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Sentenza

Un bambino frequentante la quinta classe della scuola primaria di un istituto comprensivo, in provincia di Pistoia, è stato spinto da un compagno, riportando gravi lesioni alla bocca. Il fatto è accaduto nel marzo 2017, mentre il bambino stava entrando in classe. Una vicenda che è finita davanti alla giustizia.

Dopo oltre 7 anni è arrivata la sentenza. Come segnala Il Tirreno, il Tribunale di Firenze ha condannato la scuola a risarcire la famiglia con oltre 17mila euro, ribadendo la responsabilità degli insegnanti nella vigilanza degli alunni, anche al di fuori dell’orario di lezione.

La difesa della scuola respinta dal giudice

La scuola si è difesa sostenendo che la spinta fosse stata troppo rapida e imprevedibile per poter intervenire. Il giudice ha però respinto questa tesi, evidenziando che al momento dell’incidente le aule erano “scoperte” perché gli insegnanti stavano cambiando classe. La presenza dei docenti avrebbe evitato l’incidente, notando che il bambino spinto non apparteneva a quella sezione. Questo, secondo il giudice, dimostra la mancata vigilanza da parte del personale scolastico.

Vigilanza continua e attenta: la responsabilità della scuola

La sentenza ribadisce l’obbligo di vigilanza continua e attenta sugli alunni, soprattutto nella scuola primaria. La responsabilità si estende anche alla ricreazione, all’intervallo e ai momenti di svago all’interno degli spazi scolastici. Il Tribunale ha sottolineato la particolare stringenza di questo obbligo per i bambini più piccoli, che richiedono una supervisione costante durante la giornata scolastica: “Se gli insegnanti fossero stati effettivamente presenti in classe, e avessero assolto al proprio dovere di controllo e vigilanza, si sarebbero resi conto che il danneggiato, non era neppure un alunno della classe, bensì di altra sezione – si legge nella sentenza – Tanto rende ulteriormente evidente che non vi sia stato adempimento dei doveri di vigilanza da parte del corpo docente e, di conseguenza, della scuola. Nessun carattere di imprevedibilità può ascriversi in capo ad un soggetto che, volontariamente, spingeva il compagno, che impattava il viso sullo stipite della porta di ingresso dell’aula”. 

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