Alunno inciampa su una sedia e si fa male. I genitori fanno causa per ottenere un risarcimento danno. Ecco cosa hanno detto i giudici

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La responsabilità per i danni causati dall’alunno a se stesso è di tipo contrattuale, pertanto spetta al Ministero la prova della non imputabilità del danno, che può essere fornita anche per presunzioni. Mella specie il Ministero ha dimostrato di avere allegato elementi presuntivi da cui desumere l’imprevedibilità e inevitabilità del danno: l’alunno era inciampato di suo in una sedia, ed era impossibile prevedere ed evitare che costui si facesse male. Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione nell’Ordinanza del 27 maggio 2024, n. 14720.

Il danno al mento e il ricorso alla giustizia
Presso un istituto comprensivo statale, durante l’ora di lezione l’alunno, minore di età, è caduto inciampando in una sedia e facendosi dei danni al mento. I genitori hanno convenuto in giudizio l’istituto scolastico per ottenere il risarcimento del danno. L’istituto si è costituito e ha chiesto la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni. Il giudice di pace ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’istituto comprensivo nonché della compagnia di assicurazione, e ha dichiarato contumace il Ministero dell’Istruzione, condannandolo al risarcimento del danno. Il Ministero dell’Istruzione ha proposto appello, ma il tribunale ha confermato la decisione di primo grado, sia quanto alla dichiarata contumacia del predetto ministero, che nel merito, in ragione del fatto che non era stata fornita prova della non imputabilità del danno. Il Ministero si rivolge quindi alla Corte di Cassazione, che ne accoglie le doglianze.

La legittimazione
La Corte precisato che l’attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. n. 275/1999, ha conferito loro autonomia gestionale e amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato: ciò comporta che l’attività compiuta dall’organo si imputa all’ente di cui l’organo è parte, e con l’ulteriore conseguenza che è irrilevante peraltro che l’evocazione in giudizio abbia riguardato l’organo interno, poiché tale circostanza dà luogo ad una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260/1958, mediante la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero con la costituzione in giudizio dell’Amministrazione.

La copertura assicurativa
Inoltre la Corte ha evidenziato che il ricorso a una copertura assicurativa presuppone che l’assicurato risponda del danno, altrimenti l’assicurazione è priva di causa, con la conseguenza che, se il contratto di assicurazione sia stipulato dall’Istituto scolastico per un danno causato all’alunno, e di cui risponde il ministero, le regole dell’interpretazione del contratto impongono di ritenere che la copertura assicurativa sia fatta per il caso che comunque di quel danno debba rispondere per l’appunto il ministero, altrimenti l’assicurazione sarebbe priva di causa. In altri termini, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il contratto di assicurazione copriva danni dei quali risponde direttamente l’istituto scolastico, e per i quali dunque l’assicurazione era giustificata a solo suo favore, oppure se il contratto di assicurazione era stipulato a copertura dei danni subiti dagli alunni, dei quali l’istituto scolastico non risponde, con la conseguenza, in questo caso, che, salvo a ritenere il contratto di assicurazione privo di causa, esso doveva essere interpretato come stipulato per l’ipotesi che del danno dovesse rispondere il Ministero. E ciò senza tacere del fatto che, essendo l’attività dell’organo imputabile all’ente, lo è anche la stipula dell’assicurazione. Il tribunale ha dunque errato nell’estromettere d’ufficio la compagnia di assicurazione dalla lite, sul presupposto che il contratto di assicurazione era stato stipulato da soggetto non passivamente legittimato a quella lite.

La prova del danno
Il Ministero ha contestato la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto non provata la non imputabilità del danno, sussistendo elementi presuntivi da cui quella dimostrazione si poteva ricavare: l’insegnante era presente, erano state rispettate le normative di sicurezza, il comportamento dell’alunno era del tutto imprevedibile ed inevitabile essendo quest’ultimo inciampato in una sedia.

La responsabilità contrattuale
Nel ritenere fondata la tesi del Ministero, la Cassazione ha evidenziato che la responsabilità per i danni causati dall’alunno a se stesso è di tipo contrattuale, con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita anche per presunzioni. Il Ministero ha dimostrato di avere allegato elementi presuntivi da cui desumere l’imprevedibilità e inevitabilità del danno, che la decisione impugnata non ha tenuto in considerazione e che invece erano significativi, non da ultima la circostanza che l’alunno era inciampato di suo in una sedia, della impossibilità di prevedere ed evitare che costui si facesse male. La Corte ha quindi accolto il ricorso e, non essendo necessari accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito con il rigetto della domanda iniziale.

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