Alunno disabile (asseritamente) discriminato dalla scuola: a chi spetta decidere sul risarcimento del danno?

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La Corte di Cassazione (Sezione VI Civile, Ordinanza 12 gennaio 2021, n. 296) ha stabilito che, in ipotesi di presunte condotte discriminatorie poste in essere da una scuola verso un disabile, per il relativo risarcimento è competente il giudice del luogo di domicilio dello studente. La Corte ha evidenziato che le finalità perseguite dalla legge attraverso la disciplina antidiscriminatoria è finalizzata alla piena realizzazione del principio di uguaglianza, la cui completa attuazione risulta impedita o comunque ostacolata da atti o comportamenti discriminatori.

Per l’effetto, occorre garantire il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria, concentrando la competenza nel foro individuato secondo criteri di prossimità (il domicilio dello studente) con l’oggetto della controversia.

La vicenda

I genitori di un alunno, iscritto presso un Istituto scolastico comprensivo, avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Foggia lo stesso Istituto, il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da condotte discriminatorie poste in essere dall’Amministrazione scolastica nei confronti del figlio, e consistenti:

  • nell’aver costretto il minore, affetto da disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3, e art. 33) a frequentare la scuola per un tempo ridotto rispetto a quello effettivamente previsto,
  • nell’aver omesso di comunicare ai genitori l’esistenza di specifiche lezioni per la preparazione alle prove orientativo-attitudinali di accesso ad una classe ad indirizzo musicale,
  • per aver omesso d’indicare nel regolamento generale i criteri da applicare per lo svolgimento delle predette prove da parte degli alunni diversamente abili in possesso di certificazione di handicap grave,
  • per aver omesso di prevedere la presenza dell’insegnante di sostegno allo svolgimento delle predette prove e per aver sottoposto il minore a prove non predisposte dal docente di sostegno specializzato,
  • per aver inserito il minore nella graduatoria dei non idonei, all’esito delle predette prove,
    per aver sottoposto il minore a prove aventi valenza selettiva.

La competenza a decidere

Il Tribunale di Foggia si era dichiarato incompetente, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Bari. I genitori si sono quindi rivolti alla Corte di Cassazione, denunciando la violazione del D. Lgs. n. 150/2011. Il giudice romano ha dato ragione ai genitori dello studente, dichiarando la competenza del Tribunale di Foggia, inizialmente adito dagli stessi.

Il risarcimento per condotte discriminatorie verso un disabile

La causa ha per oggetto il risarcimento dei danni cagionati da condotte discriminatorie asseritamente poste in essere nei confronti di un soggetto disabile ex L. n. 104/1992, rispetto al quale opera il D.Lgs. n. 150/2011, art. 28, che al c. 2 individua, quale giudice territorialmente competente, quello del luogo in cui il ricorrente ha il proprio domicilio.

L’esigenza di tutelare le vittime di atti e condotte discriminatorie

La Corte di Cassazione ha evidenziato la natura speciale di tale disciplina, individuandone il fondamento nelle preminenti esigenze di tutela delle vittime di atti e comportamenti discriminatori, e riconoscendo quindi il carattere funzionale ed esclusivo del foro da essa introdotto, ritenuto prevalente sugli altri fori (Cass., Sez. VI, n. 24419/2013). E’ stata sottolineata l’importanza che, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso la disciplina antidiscriminatoria, affermandosi che, in quanto finalizzata ad una piena realizzazione del principio di uguaglianza, la cui completa attuazione risulta impedita o comunque ostacolata dai predetti atti o comportamenti, essa di certo prevale, per tale connotazione ulteriore, sulle norme inderogabili che, nell’intento di garantire il minore disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria, concentrano la competenza in un determinato foro, individuato secondo criteri di prossimità con l’oggetto della controversia. Con riguardo alla fattispecie in esame, si è posta in luce l’attinenza della controversia al contrasto di atti o comportamenti che impediscono il pieno dispiegamento della personalità umana, e quindi la natura personale degl’interessi coinvolti. Per l’effetto, l’ordinanza impugnata dai genitori è stata annullata, quindi deciderà il Tribunale di Foggia.

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