Alunno con Dsa viene bocciato, i genitori fanno ricorso: “La scuola lo ha emarginato”, ma i giudici danno loro torto: “Impegno del ragazzo discontinuo, valutazione corretta”. SENTENZA

Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente non ammesso alla terza classe di un istituto scolastico di Firenze.
I genitori contestavano la decisione della scuola, lamentando una presunta discriminazione nei confronti del figlio, affetto da DSA, e chiedendo l’annullamento del provvedimento di non ammissione, oltre al risarcimento dei danni. Secondo i ricorrenti, l’istituto, anziché supportare lo studente, lo avrebbe emarginato, valutando in modo errato il suo andamento, infliggendo note disciplinari ingiustificate e non consentendo adeguate possibilità di recupero.
Il TAR rigetta l’appello: “Valutazioni sufficientemente articolate e motivate”
Il TAR, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile e infondato, confermando la decisione già presa in sede cautelare. Il giudizio di non ammissione, secondo il tribunale, risulta “sufficientemente articolato e motivato”, basandosi su plurime e gravi insufficienze riportate dallo studente in materie fondamentali. Il TAR ha inoltre sottolineato come il ricorso si basi su censure generiche, entrando nel merito delle valutazioni scolastiche, ambito di discrezionalità tecnica degli insegnanti. “I motivi di ricorso”, si legge nella sentenza, “per lo più generici, sospingono nel merito della discrezionalità tecnico-valutativa degli insegnanti”.
La scuola ha applicato correttamente il PDP: impegno dello studente “inadeguato ed estremamente discontinuo”
Dagli atti depositati, emerge che la scuola ha correttamente applicato il Piano Didattico Personalizzato previsto per lo studente, offrendo modalità di recupero e coinvolgendo la famiglia nel monitoraggio della situazione scolastica. Il TAR ha rigettato, dunque, l’ipotesi di un atteggiamento discriminatorio da parte dei docenti, ritenendo più plausibile che gli stessi abbiano invitato i genitori a riconsiderare la scelta dell’indirizzo di studi, vista la mancanza di interesse e motivazione dimostrata dall’alunno.
Infine, il tribunale ha evidenziato come le lacune obiettive e generalizzate nella preparazione dello studente giustifichino la decisione di non ammissione, finalizzata a consentirgli di rafforzare le proprie conoscenze prima di proseguire gli studi.
“L’impegno inadeguato ed estremamente discontinuo”, conclude il TAR, “ha comportato una preparazione complessivamente carente e gravemente lacunosa in diverse discipline di indirizzo”.
La scuola, dunque, ha agito nel legittimo esercizio della propria attività, con la conseguenza che anche la domanda di risarcimento danni è stata respinta.