Alunno con BES? PDP non obbligatorio per la scuola. Ecco cosa ha detto il TAR

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Dei ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio, domandano l’annullamento della valutazione negativa espressa dal Consiglio di classe al termine del primo anno di Scuola secondaria di I grado. Il Consiglio ha deliberato all’unanimità la non ammissione del minore alla classe successiva per “mancato raggiungimento degli obiettivi minimi programmati”. I medesimi impugnano, altresì, una serie di atti presupposti, tra i quali i verbali del Consiglio di classe medesimo e il Piano didattico personalizzato predisposto per l’anno scolastico di riferimento. Si pronuncia il TAR del FVG con sentenza N. 00384/2022

La questione
Con i due motivi di ricorso i ricorrenti addebitano la mancata promozione dell’alunno alla responsabilità dell’istituzione scolastica, sotto i profili della insufficiente individuazione e considerazione dei suoi bisogni educativi speciali, della tardiva e carente predisposizione del P.D.P., della formulazione di un giudizio finale non adeguato alle particolarità del caso.

La valutazione del percorso scolastico dello studente è discrezionale

In linea generale,sostiene il TAR di Trieste, va osservato come la valutazione del percorso scolastico svolto dallo studente nel corso dell’anno e dei risultati raggiunti dal medesimo costituisce atto di esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal Giudice amministrativo se non nei limitati casi di illogicità e contraddittorietà manifeste (cfr., ex plurimis, Tar Campania, Napoli, sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1719).

La non ammissione dello studente non ha carattere punitivo
Ciò premesso, continuano i giudici, ai fini del giudizio di ammissione alla classe successiva rileva unicamente il livello di preparazione oggettivamente raggiunto dall’alunno (Tar Lombardia, Milano, sez. III, 8 agosto 2017, n. 1748). La non ammissione, infatti, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell’anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento (Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 194). Ne deriva che anche le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio (tra i quali anche il piano didattico personalizzato di cui alla legge 170 del 2010) non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell’alunno nell’anno scolastico (Tar Lazio, Roma, sez. III, 13 settembre 2019, n. 10952; Tar Toscana, Firenze, I, 17 ottobre 2017 n. 1246).

La predisposizione del PDP non è obbligatoria per la scuola per i BES
Per quanto dirimenti appaiano i rilievi di cui sopra, rilevano i giudici, si evidenzia che la predisposizione di un piano didattico personalizzato (P.D.P.) per un alunno con bisogni educativi speciali (B.E.S.) non costituisce un obbligo per la scuola. La circolare del 27 dicembre 2012 prevede, infatti, al punto 1.5, che “Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida”. Non solo, quindi, la normativa menzionata sancisce la facoltatività del P.D.P. per gli alunni con B.E.S. ma evidenzia altresì il ruolo centrale della famiglia nell’individuazione delle esigenze specifiche. Non possono quindi i ricorrenti dolersi di asserite omissioni o ritardi in cui l’istituzione scolastica sarebbe incorsa nella predisposizione dello strumento, ove si consideri che gli stessi genitori, almeno per gran parte dell’anno scolastico, non hanno collaborato attivamente con la scuola per permettere l’emersione di tali bisogni educativi, né, più in generale, per consentire all’alunno di raggiungere gli obiettivi programmati. È mancata, ad esempio, la doverosa interlocuzione con gli insegnanti (come risulta dalle numerose comunicazioni non riscontrate), oltre che il necessario controllo dello studio casalingo e della preparazione dei materiali scolastici.

Spetta alla scuola decidere autonomamente i tempi di predisposizione del PDP

Per concludere che dai documenti di causa la scuola risulta comunque aver costantemente monitorato il rendimento scolastico dell’alunno e informato con regolarità la famiglia. A fronte di ciò, i tempi e le modalità di azione del Consiglio di classe nella definizione dei bisogni educativi speciali dell’alunno e nella predisposizione del programma didattico personalizzato appartengono ad un’area di discrezionalità tecnica non sindacabile. In mancanza di adeguata informazione da parte della famiglia, non può quindi essere considerata tardiva la predisposizione del P.D.P. avvenuta nel marzo del 2022, né è ragionevole sostenere che la scuola avrebbe dovuto individuare immediatamente i B.E.S. dello studente sulla base dell’indicazione di “alunno con DSA” operata al momento dell’iscrizione. Il disturbo specifico di apprendimento è infatti condizione differente che necessità, per essere riconosciuta, di specifica documentazione diagnostica (mai presentata). Ugualmente, il fatto che l’alunno fosse stato considerato con bisogni educativi speciali durante la scuola primaria non vincolava i docenti del ciclo di studi successivo a considerarlo allo stesso modo, trattandosi di valutazione mutevole e suscettibile di evoluzione, che essi erano tenuti a compiere in prima persona.

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