Alunno bocciato, genitori chiedono risarcimento danni. Giudici, il voto finale non deve essere solo media aritmetica

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Una sentenza del TAR del Lazio interviene su un ricorso avente come oggetto una richiesta di risarcimento danni contro una bocciatura, ed analizza in modo interessante sia la questione risarcitoria che il modus in cui si deve determinare il voto finale di ammissione dello studente

Il fatto

Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente chiedeva tramite il proprio difensore di condannare l’amministrazione resistente al risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente a causa della mancata ammissione del ricorrente alla classe V dell’istituto di istruzione superiore. Il TAR del Lazio con sentenza pubblicata il 24/05/2021 N. 06095/2021 lo respinge con i motivi che ora verranno evidenziati.

Nessun automatismo di risarcimento danni in caso di bocciatura

Affermano i giudici che il riconoscimento del risarcimento dei danni presuppone, come da costante orientamento della giurisprudenza amministrativa – da ultimo Ad Ple n. 7 del 2021 – che il ricorrente assolva all’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. con riferimento a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria. (…) Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5070/2019, ha infatti precisato che: “Come è noto, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., da ultimo, sez. VI, 18 settembre 2018, n. 5452, e sez. V, 22 gennaio 2015, n. 282), il principio generale dell’onere della prova previsto nell’art. 2697 c.c. si applica anche all’azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che spetta al danneggiato dare in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi non solo del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, ma anche dell’antigiuridicità del fatto (sia esso concretizzato in un atto o in un comportamento) che si assume lo abbia causato, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni manchi della prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, la stessa deve essere respinta”.

La mancata attivazione delle attività di recupero non vizia la bocciatura

Inoltre, rilevano i giudici, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Puglia, Lecce, n.252/2015; Tar Torino, n.155/2015; Tar Lazio, sez. III bis, n.13155/2014; T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3468 del 2014; T.A.R. Abruzzo – Pescara, sez. I, 15 aprile 2013, n.232) l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (in termini: Tar Lombardia, Milano n.78 del 15 gennaio 2015). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle contestazioni mosse con riferimento alla mancata tempestiva adozione o alla mancata attuazione di un piano personalizzato di studio ovvero alla sua mancata adozione, nonché alla mancanza di comunicazione da parte della scuola, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, ma potrebbero, in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l’ammissione di parte ricorrente all’anno successivo.

Il voto finale non è necessariamente una media aritmetica

Il voto finale, conclude il TAR, in ogni caso, non si traduce necessariamente in una media artimetica dei voti conseguiti da parte dell’alunno, ma richiede un’analisi complessiva e sintetica delle attività svolte.

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