Alunni con DSA e BES: valutazione, PDP, esami, collaborazione scuola-famiglia. Un riepilogo con recenti pronunce

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L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, con circolare del 30 aprile 2019, riepiloga i punti principali e le recenti pronunce giurisprudenziali relativamente al diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali.

Nel 2010 la promulgazione della Legge 170 ha riconosciuto i DSA e avviato un processo di ridefinizione degli allievi “con modalità di apprendimento diverse” che è sfociato nel 2012 con l’assunzione del costrutto di BES – Bisogni Educativi Speciali.

Nella circolare si evidenzia che non esistono “allievi BES”, così come non esiste una diagnosi di BES; ci sono solo bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali e, in fondo, ci sono sempre stati. Parlare di BES, disabilità o DSA in ambito scolastico richiede quindi un approccio attento alle differenze di funzionamento educativo e apprenditivo degli allievi, che in quanto differenze appartengono a ciascun individuo, che ponga al centro il benessere e la formazione della persona “globale” e del futuro cittadino della società planetaria.

Nella circolare si divide per argomenti:

I BES: alcune recenti pronunce

La valutazione come atto di esercizio di discrezionalità tecnica

La rilevanza del disturbo specifico dell’apprendimento nel giudizio finale

Mancata adozione del PDP

Mancata attuazione del PDP

L’importanza del verbale del consiglio di classe

L’esame di Stato

Il successo formativo

Certificazione e diagnosi

Collaborazione e comunicazione scuola-famiglia

Vengono richiamate le disposizioni contenute nel D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e in particolare gli artt. 4 e 6, la Direttiva del 27 dicembre 2012, la circolare MIUR n. 6 dell’8 marzo 2013 e l’art. 21 dell’O.M. MIUR n. 205 dell’11 marzo 2019, ai sensi della quale sono confermate le disposizioni dedicate agli studenti/studentesse con DSA, presenti nelle precedenti ordinanze, per ciò che concerne gli strumenti compensativi e le misure dispensative.

Al comma 6 del citato articolo è approfondita la situazione degli studenti con altri bisogni educativi speciali: “Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere
fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La commissione d’esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame l’eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto
per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in
corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.”

La nota Miur 562 del 3 aprile 2019 ha invitato a considerare tra gli alunni BES anche quelli ad alto potenziale intellettivo. Con un profilo BES è possibile attuare per questi studenti la personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili
di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa.

La decisione di inserire gli studenti ad alto potenziale intellettivo tra i BES è di competenza dei consigli di classe o team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono
adottare metodologie didattiche specifiche in un’ottica inclusiva sia a livello individuale sia di classe, valutando l’eventuale opportunità di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP.

CIRCOLARE

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