Alunni con BES: PDP entro il 30 novembre, strumenti di intervento, analisi sentenze su bocciature

Periodo hot per la scuola, infatti in buona parte degli Istituti scolastici, così come stabilito dal Piano attuale delle attività, vengono convocati i Consigli di classe, nei quali i docenti oltre a discutere sull’andamento didattico – disciplinare della classe, si confrontano tra l’altro anche sulla presenza e individuazione di alunni BES e sui percorsi da attuare, per far sì che avvenga il loro processo di inclusione e formazione.
È opportuno individuare secondo la normativa, chi sono i BES.
Studenti con Bisogni educativi speciali (BES)
Il concetto di BES fu introdotto dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012.
La direttiva ‘Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica’ del Miur, rappresenta un documento molto importante in quanto afferma:
“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta”. In questo modo tutti gli studenti che hanno difficoltà nell’apprendimento avranno il diritto di ricevere una didattica personalizzata, così come previsto dalla Legge 53/2003.
Il Miur distingue gli alunni con BES nelle seguenti categorie:
alunni con disabilità, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un’apposita certificazione (legge n. 104/1990).
alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali: Disturbi Specifici dell’Apprendimento (per i quali è necessario presentare una diagnosi di DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit motorio, deficit di attenzione e iperattività (ADHD) (legge n. 170/2010)
Alunni con svantaggio (sociale, culturale, linguistico, psicologico, relazionale)
Strumenti di intervento degli alunni con Bisogni educativi speciali
Nella C.M. n. 8 del 2013 si identifica quale strumento privilegiato, il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe – ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti – dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.
Per gli alunni con disabilità accertata in riferimento alla legge 104/92 (art3) si elaborerà il PEI.
Nei casi di alunni con diagnosi di disturbi evolutivi, se hanno diagnosi di DSA, in riferimento alla Legge 170/10 e al DM 5669 12/7/2012, si procederà ad elaborare un PDP.
Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali la scuola, potrà decidere in maniera autonoma, se utilizzare, o meno, lo strumento del PDP.
Per gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, la scuola, anche su segnalazione degli operatori dei servizi sociali, potrà decidere l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013), ma non è obbligata a fare il PDP, e potrà scegliere in piena autonomia.
A chiarire quanto sopra detto il Miur è intervenuto con la Nota prot. N° 2563 del 22 Novembre 2013, i cui punti interessanti sono i seguenti:
“… nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche.”
Il PDP va progettato e consegnato alle segreterie scolastiche e ai genitori entro il 30 novembre di ogni anno.
Compiti del Consiglio di classe
È il Consiglio di Classe a redigere il Piano Didattico Personalizzato, dopo attento esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico. Il Consiglio per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, può avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge n. 170/2010 (D.M. 12 luglio/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.
Per gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, il PDP va redatto sulla base di elementi oggettivi (segnalazioni dei servizi sociali) o su fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
È proprio per questi alunni che spesso all’interno del consiglio di classe si palesano delle perplessità sul redigere o meno un PDP, in quanto si pensa che l’alunno possa servirsi del piano personalizzato per eludere la bocciatura, oppure opinione comune che si incorrerà in un ricorso da parte della famiglia.
È possibile bocciare un alunno con PEI o PDP?
Nel caso di alunno con Pei, occorre subito distinguere se segue una programmazione differenziata o una semplificata.
Nell’O.M. n° 90/01 in riferimento all’ 11 comma 12 in riferimento alle prove degli esami di licenza media si stabilisce che:
“Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati e che consente per tali alunni l’iscrizione alle scuole superiori col semplice attestato certificante i crediti formativi maturati”.
Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di secondo grado, la ripetenza è consentita, anche se ha più senso per coloro che seguono la programmazione normale o un PEI semplificato, in quanto per un alunno con PEI differenziato, la ripetenza appare superflua dal momento che non deve raggiungere gli obiettivi prefissati dai programmi ministeriali ma quelli specifici fissati per il suo percorso.
Anche gli alunni DSA o quelli dichiarati BES per svantaggi socioeconomico, linguistico e culturale, possono essere bocciati, dopo che siano state disattese tutte le disposizioni applicative del PDP, e soprattutto dopo aver adottato tutte le misure dispensative e/o compensative che sarebbero state necessarie.
Ricordiamo che in molti casi di bocciatura di alunni con BES, le sentenze giuridiche del Tar, hanno evidenziato che i ricorsi presentati dai genitori, sono stati accolti solo dove si erano riscontrate delle inadempienze nella piena attuazione del PDP, e che del resto un alunno DSA o BES ha gli stessi doveri degli altri, la differenza sta nel fatto che egli apprende attraverso strategie e percorsi diversi.
È determinante inoltre, conoscere oltre al risultato dei ricorsi, anche le motivazioni dei giudici, esaminiamo qui di seguito alcuni ricorsi:
Il Tar Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 3/2019 ha rigettato il ricorso di un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento che contestava il giudizio di non ammissione alla classe successiva, lamentando che l’Istituto non avrebbe attuato nel concreto il piano didattico personalizzato (nello specifico nelle materie in cui aveva un voto insufficiente non gli era stato permesso di compensare le prove scritte insufficienti con l’orale), circostanza che avrebbe viziato il giudizio finale.
Di diverso avviso era il Tar Friuli, anche sulla base della documentazione prodotta dalla difesa dell’istituto scolastico.
In questo caso ha pesato nel determinare la decisione sfavorevole al ricorrente la circostanza che la mancata applicazione del Pdp veniva riferita a casi isolati, peraltro contestati dall’Amministrazione, pertanto l’attuazione dello stesso, non poteva dirsi inficiata da sporadiche anomalie riscontrate in alcune verifiche.
Il TAR – Valle d’Aosta, Sezione Unica, Sentenza 10 dicembre 2019, n. 56 accoglie il ricorso dell’alunno DSA che era stato bocciato, ordinando la promozione per mancanza di misura compensativa.
Il Tar Marche con la sentenza n. 112/2019 ha confermato la bocciatura di alunna con BES.
I ricorrenti in questo caso lamentavano la mancata predisposizione da parte della scuola di un Pdp
La normativa riguardo ad alunni con Bes prevede, però, una semplice facoltà della scuola di redigere il Pdp, fermo restando l’obbligo di motivare le ragioni per cui si è ritenuto opportuno non procedere alla predisposizione di un percorso individualizzato.
Nel caso in questione bisogna evidenziare che la scuola non aveva predisposto il Pdp in quanto la documentazione medico-legale depositata dalla famiglia certificava patologie di tutt’altra natura, non implicanti difficoltà di apprendimento.
Determinava il rigetto della domanda anche la circostanza che nel giudizio veniva contestata in maniera generica l’omessa predisposizione del Pdp, senza precisare quali misure dispensative e/o compensative sarebbero state necessarie nello specifico e neppure la concreta incidenza della loro mancata adozione sul giudizio finale.
Tutto ciò sta a significare che ogni caso è univoco a sé e che bocciare un DSA o un BES è legittimo se vi è un’ampia e attenta documentazione da parte del Consiglio di classe, a dimostrazione che si siano attivate tutte le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.