Alunna inciampa e si frattura gomito causa stivaletto rotto riparato con graffetta da una maestra: genitori chiedono risarcimento. Ecco cosa hanno detto i giudici

Colui che si assume danneggiato ha l’onere di dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La III Sezione Civile della Cassazione (ordinanza 21 marzo 2024, n. 7715) ha dichiarato inammissibile il ricorso dei genitori di un’alunna che si era fratturata un gomito inciampando sullo stivale cui si era rotta la fibbia.
La frattura del gomito a causa della caduta
I genitori di un’alunna convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’infortunio incorso alla minore all’interno dell’edificio scolastico ove la stessa frequentava la seconda elementare, allorché la bambina, in classe, quasi al termine delle lezioni, cadeva e si fratturava il gomito inciampando sullo stivaletto cui si era rotta la fibbia, precariamente riparata nel corso della mattinata da una delle maestre con una graffetta. Il Ministero evocava in causa la propria compagnia di assicurazione per esserne manlevato. Il Tribunale rigettava tutte le domande, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, che rigettava l’impugnazione dei genitori, i quali si rivolgono alla Corte di Cassazione che, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile.
Il mancato raggiungimento della prova sulla dinamica dell’infortunio
Per la Cassazione il ricorso dei genitori non si confronta con la ratio decidendi, dirimente, del mancato raggiungimento della prova sulla dinamica e della stessa ascrivibilità della caduta alla rottura della fibbia o del suo precario rimedio, ciò che escluderebbe la stessa rilevanza di ogni successiva valutazione.
Danno arrecato dall’alunno a se stesso
Nel caso di danno arrecato dall’allievo a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante appare riconducibile non già nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., ma nell’ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. (Cass. n. 8849/2021).
Il vincolo negoziale tra scuola e alunno
L’accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell’allievo determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto, deve ritenersi inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso (Cass. 12/05/2020, n. 8811).
Onere della prova
Quanto alla distribuzione dell’onere della prova non è sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l’inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l’onere, infatti, di dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell’art. 1218 c.c. esonera il creditore dell’obbligazione asseritamente non adempiuta – in questo caso l’obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. La corte d’appello, nel caso di specie, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova sull’esatta dinamica del fatto e, quindi, neppure sulla decisiva circostanza che la bambina fosse caduta a causa della fibbia rotta e del maldestro tentativo di riparazione da parte delle insegnanti.