Alunna con disabilità viene bocciata, ma vince ricorso: PEI adottato in ritardo. La scuola si scusa: “Errore in buona fede”. I giudici: “La legge non ammette ignoranza”

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Sentenza

Il Tar del Lazio, con sentenza n.2473/2025, pubblicato lo scorso 3 febbraio, ha accolto il ricorso di una studentessa con disabilità, precedentemente bocciata da un istituto scolastico in provincia di Roma. I giudici hanno confermato l’ordinanza cautelare emessa lo scorso agosto, che aveva imposto alla scuola di riesaminare la posizione dell’alunna.

Motivo principale del ricorso, la mancata e tempestiva adozione del PEI, documento fondamentale per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità. Il TAR ha sottolineato come l’assenza di un PEI tempestivo, aggiornato e condiviso con la famiglia, abbia compromesso la valutazione dell’alunna, rendendola illegittima. “La bocciatura appare viziata dalla mancata tempestiva adozione del PEI, con la conseguente mancata fissazione degli obiettivi personalizzati di apprendimento e l’assenza di una periodica verifica della loro adeguatezza”, si legge nella sentenza.

La scuola ammette l’errore: “Ignorantia legis non excusat”

L’Istituto scolastico, nel verbale del consiglio di classe successivo all’ordinanza cautelare, ha ammesso di aver commesso un errore, pur se “involontariamente e in buona fede”, riconoscendo la tardiva informazione alla famiglia riguardo l’adozione di una programmazione per obiettivi minimi. Il Collegio giudicante ha però ribadito il principio per cui ignorantia legis non excusat“, confermando l’ammissione dell’alunna alla classe successiva, previa rivalutazione del rendimento e del credito scolastico. La sentenza cita la normativa vigente, sottolineando l’obbligo di redazione del PEI provvisorio entro giugno e di quello definitivo entro ottobre, da parte del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, con la partecipazione della famiglia e delle figure professionali coinvolte.

Rigettata la richiesta di risarcimento danni

Il TAR ha rigettato la richiesta di risarcimento danni presentata dalla famiglia, in quanto non sufficientemente documentata. I giudici, infatti, hanno chiarito che il risarcimento non è automatico in caso di annullamento di un provvedimento amministrativo, ma richiede la prova concreta dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali. Nel caso specifico, la famiglia non ha fornito prove sufficienti a sostegno della richiesta. La scuola è stata condannata al pagamento delle spese processuali alla famiglia, quantificate in 1.000 euro.

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