Alternanza scuola-lavoro (PCTO): se studente provoca danni, se studente utilizzato per altre competenze. Sentenze
La Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza, come pure le più recenti Linee Guida, dettano importanti prescrizioni per la tutela della salute e della sicurezza degli studenti che partecipano ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: si applica la disciplina generale sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro? E’ prevista la stipula di una polizza assicurativa?
Cos’è l’alternanza scuola lavoro
Rappresenta una metodologia didattica, rivolta agli studenti degli istituti di istruzione superiore, che consente l’attuazione di una parte del percorso formativo presso un’impresa o un ente, nella finalità di incrementare le capacità di orientamento, le conoscenze pratiche e, per l’effetto, le opportunità di lavoro, sia durante che all’esito del ciclo di studi.
Normativa di riferimento
Tra i principali provvedimenti normativi che trattano l’argomento:
- L. n. 53/2003 (c.d. Riforma Moratti) che introduce l’alternanza scuola-lavoro in modo facoltativo.
- L. n. 107/2015 (c.d. “Legge sulla buona scuola”) che, peraltro, ha sancito l’obbligatorietà di tale metodo nell’offerta formativa quale parte integrante e vincolante dei percorsi di istruzione.
- Decreto 3 novembre 2017, n. 195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro”, che definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti coinvolti nei percorsi e le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).
- Decreto Miur n. 774 del 4 settembre 2019, col quale sono state adottate le Linee Guida relative ai “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, così assegnando una nuova denominazione all’ “Alternanza scuola lavoro”.
Le misure di tutela della salute e sicurezza degli studenti frequentanti i percorsi
Le Linea Guida del 2019 ribadiscono che, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 equipara allo status di lavoratori gli studenti che fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e apparecchiature fornite di videoterminali, durante le normali attività didattiche. Tale equiparazione si estende, secondo stessa la norma, agli studenti beneficiari delle iniziative promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Inoltre, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti, dedica i primi 5 commi dell’articolo 5 alla disciplina di tale aspetto che, oltre a rappresentare una garanzia per gli studenti impegnati nei percorsi, costituisce un elemento di progresso dell’intera comunità scolastica, verso una cultura della sicurezza destinata a costituire un bagaglio utile per qualunque ambiente si abbia modo di frequentare.
Gli aspetti assicurativi
La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti, al comma VI dell’articolo 5, dispone che gli studenti coinvolti nei percorsi in esame devono godere di una duplice copertura assicurativa, senza oneri a carico degli stessi e delle loro famiglie, per:
- Infortuni e malattie professionali, presso I’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);
- Responsabilità civile verso terzi, presso qualsiasi compagnia assicurativa.
Più in particolare, attraverso la circolare n. 44 del 21 novembre 2016, l’INAIL ha specificato le condizioni che devono ricorrere affinché vi sia la copertura antinfortunistica degli studenti impegnati in tale genere di percorsi.
La giurisprudenza
. Vista la relativamente recente operatività dell’alternanza scuola-lavoro (si ribadisce, dal 2019 denominata Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), si riscontrano pochi casi sottoposti alla giustizia, tuttavia se ne segnalano due che hanno affrontato aspetti peculiari:
- Se lo studente provoca danni. La natura contrattuale della responsabilità che deve ascriversi all’istituto scolastico ed al singolo insegnante e che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei doveri di protezione (enucleati dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile): nell’ipotesi in cui il minore sia affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, tali doveri impongono il controllo e la vigilanza del minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia. Più in dettaglio, nell’ipotesi di stipula di una convenzione di tirocinio per l’accoglienza di studenti nell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro, seppure i tirocinanti vengono inquadrati come “lavoratori” ai fini delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, essi non perdono il loro status di studenti-tirocinanti, di talché non viene meno la posizione di garanzia assunta nei loro confronti sia dall’istituto scolastico che dal soggetto ospitante ai fini dell’attività di tirocinio. In un caso esaminato dal Tribunale di Bergamo (Sezione IV Civile, Sentenza 22 novembre 2018, n. 2463) il soggetto ospitante non ha in alcun modo assolto al dovere di protezione nei confronti dello studente ospitato, con la conseguenza che non ha trovato accoglimento la domanda, dallo stesso proposta, e volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati dal tirocinante proprio per effetto del mancato assolvimento dell’anzidetto dovere di protezione.
- Utilizzazione di studenti al di fuori delle competenze degli istituti scolastici. In materia di percorsi di alternanza scuola-lavoro, l’accertamento in ordine all’avvenuta utilizzazione degli studenti al di fuori delle competenze degli istituti scolastici di appartenenza, per non avere questi curato direttamente la ricerca ed i contatti con le imprese cui inviare i propri studenti, non comporta l’automatica non operatività del regime di esclusione dall’obbligo assicurativo-previdenziale, essendo a tal fine necessaria la dimostrazione della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso, nel caso sottoposto al Tribunale di Vicenza (Sezione Lavoro Civile, Sentenza 7 novembre 2017, n. 723), pur essendosi realizzata una fattispecie analoga e sovrapponibile alla somministrazione irregolare, poiché attuata da soggetti privi della necessaria autorizzazione amministrativa, l’INPS non ha fornito adeguata prova della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, di talché, in accoglimento del ricorso, è stato disposto l’annullamento dell’avviso di addebito emesso dall’INPS per il pagamento di contributi previdenziali dovuti e non versati.
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