Alternanza scuola-lavoro e candidati esterni esami Stato: declinazione ore, certificazione e valutazione esperienze

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Il  Miur, come abbiamo prontamente riferito, ha pubblicato dei chiarimenti e delle faq relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Alternanza scuola-lavoro, chiarimenti interpretativi del MIUR

Il documento del Miur fornisce, tra gli altri, importanti chiarimenti sulle attività di alternanza in relazione agli esami di idoneità e agli esami di Stato futuri (dal 2017/18 in poi).

In particolare, si forniscono indicazioni su:

  • declinazione dello svolgimento delle ore di alternanza scuola lavoro nel triennio, in caso di domande di ammissione agli esami di idoneità al quarto e/o al quinto anno da parte di candidati esterni;
  • certificazione del monte ore dedicato all’alternanza.

Declinazione ore

Il Miur evidenzia che la legge n. 107/2015 non prevede un monte ore annuale da svolgere ma soltanto un monte ore complessivo (400 ore nei tecnici e professionali, 200 nei licei). Pertanto, i candidati non devono aver svolto un numero di ore per ogni anno per tre anni, ma complessivamente 400/200 ore.

Le attività di alternanza, che possono svolgere i candidati esterni, sono le stesse degli interni: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc. A queste se ne aggiungono altre assimilabili quali: stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato.

Certificazione attività di alternanza

I candidati esterni dovranno documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro o attività ad esse assimilabili per il monte ore di riferimento indicato dalla legge 107/2015. Le attività sono considerate valide se i candidati le abbiano frequentate per almeno ¾ del monte ore previsto.

La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

Valutazione attività alternanza da parte della Scuola

Esami di idoneità

La valutazione delle attività di alternanza, ossia la rispondenza delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato …  esibite dal candidato, a quelle previste dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica, ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità, spetta alla Commissione istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta.

La Commissione dovrà esprimersi, tramite apposito parere, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove.

Esami di Stato

Questo quanto leggiamo nel documento: “La Commissione d’esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l’aspirante produce all’atto della presentazione della domanda di ammissione all’esame, con un parere da comunicare al candidato almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare, ovvero della prima prova d’esame.”

Nel documento non si specifica, come nel caso sopra riportato, qual è la Commissione che valuterà l’esperienza di alternanza scuola-lavoro ma, considerato che l’alternanza è ormai parte integrante dei curricoli scolastici e la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari, non può che essere valutata dalla Commissione istituita presso la scuola.

chiarimenti e faq

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